Piano casa in Puglia: irricevibile il PdC dopo il 29.07.2022 (TAR Puglia n. 601 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione regionale che, in via transitoria, limita l’applicabilità della normativa derogatoria del c.d. piano casa alle istanze di permesso di costruire presentate entro una data determinata non integra una irragionevole retroattività, ma costituisce esercizio del potere legislativo di conformare la portata temporale di una disciplina eccezionale e straordinaria. La natura derogatoria della normativa di settore, dichiaratamente temporanea, esclude la legittimità di proroghe successive al termine di vigenza fissato dal legislatore. La questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria è manifestamente infondata, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 2023, che ha escluso margini di ulteriore proroga del c.d. piano casa oltre il termine del 31.12.2021. Il ricorso avverso il provvedimento di irricevibilità dell’istanza è improcedibile per difetto di interesse e, comunque, infondato nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune di Altamura, in data 02.08.2022, un’istanza di permesso di costruire per la demolizione di due edifici esistenti e la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale, con aumento di volumetria, invocando i benefici di cui alla L.R. Puglia n. 14/2009 (c.d. piano casa).
Il Comune, con provvedimento del 14.09.2022, aveva dichiarato l’istanza irricevibile, applicando la disposizione transitoria di cui all’art. 9 L.R. n. 20/2022, che limitava l’applicazione della normativa agevolativa alle sole pratiche inoltrate e protocollate entro il 29.07.2022. La società impugnava il provvedimento, deducendo l’irragionevole retroattività della norma sopravvenuta e chiedendo, in subordine, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che la disposizione potesse essere interpretata in modo difforme da quello operato dall’Amministrazione, valorizzando il dato testuale che ancorava l’applicazione della disciplina derogatoria alla presentazione dell’istanza entro la data del 29.07.2022. Il provvedimento di irricevibilità è stato quindi ritenuto conforme alla previsione normativa.
Quanto alla dedotta irragionevolezza della retroattività, il TAR ha osservato che l’art. 9 L.R. n. 20/2022 ha introdotto una deroga al principio del tempus regit actum, prevedendo che le pratiche presentate prima del 29.07.2022 fossero definite secondo la normativa vigente al momento della presentazione. La norma ha così restrittivamente conformato la portata di una disciplina già di per sé derogatoria e di natura straordinaria, il cui termine di vigenza era stato progressivamente prorogato ma con carattere dichiaratamente temporaneo.
Nel confutare le ragioni di illegittimità costituzionale, la pronuncia richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 2023, che ha scrutinato la normativa regionale in materia di piano casa, escludendo la possibilità di proroghe oltre il termine del 31.12.2021. Il Giudice delle leggi ha evidenziato il contrasto di ulteriori prolungamenti con il carattere straordinario e temporaneo della disciplina derogatoria. Tale orientamento, secondo il TAR, esclude che la disposizione transitoria di cui all’art. 9 L.R. n. 20/2022 possa ritenersi irragionevole e priva di fondamento la prospettata questione di costituzionalità.
Il Collegio ha inoltre rilevato che la disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 8, comma 1, L.R. n. 36/2023, e che la ricorrente non potrebbe comunque valersi delle disposizioni invocate, in ragione della loro applicabilità alle sole istanze presentate entro il 31.12.2021. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per difetto di interesse e, comunque, respinto nel merito, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune.
Nota della Redazione
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