Ottemperanza al giudicato per l’accredito della Carta docente: nominato il commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Veneto n. 1634 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto avverso l’inerzia della pubblica amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanni l’amministrazione a un obbligo di fare, quale l’accredito della somma prevista per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’azione di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di 2.000 euro. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla relativa dichiarazione. Nonostante la notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva ottemperato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notifica al Ministero, nonché il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre chiarito che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli la cui esecuzione può essere ottenuta con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di azione prevista per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, atteso che l’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di procedere all’accredito della somma di 2.000 euro sul portafoglio “Carta docente”, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il TAR ha inoltre disposto, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta, individuato nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, che dovrà attivarsi su istanza di parte ricorrente e provvedere direttamente o tramite funzionario delegato nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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