Parere paesaggistico e ordine di ripristino nel terzo condono siciliano (TAR Sicilia n. 687 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sanatoria edilizia c.d. terzo condono, il parere della Soprintendenza preposta al vincolo paesaggistico, pur obbligatorio e vincolante, è atto endoprocedimentale che si inserisce nell’iter destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, autorità procedente e competente a definire il procedimento. Ne consegue che l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004, non essendo il parere un provvedimento autonomo come nel regime dell’art. 146 del medesimo decreto. Il parere è dovuto solo per le opere astrattamente sanabili: in presenza di abuso tipologia 1 su vincolo paesistico preesistente, la preclusione è assoluta e il provvedimento di diniego è radicalmente vincolato, con conseguente irrilevanza della violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile a destinazione commerciale e residenziale, hanno presentato due istanze di condono ai sensi del terzo condono, distinte come n. 674 e n. 675. La prima riguardava lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dichiarati nella tipologia 6; la seconda concerneva la realizzazione di ambienti accessori, con incremento di superficie non residenziale, ascritti alla tipologia 1.
Nel 2024 la Soprintendenza ha respinto entrambe le richieste di compatibilità paesaggistica, qualificando unitariamente gli illeciti come tipologia 1 e ordinando il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. I privati hanno impugnato il diniego e l’ordine, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso, i vizi d’incompetenza, il difetto di motivazione e l’erronea qualificazione degli abusi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria le censure d’incompetenza, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 5/2015: il vizio d’incompetenza ha carattere assorbente e il giudice non è vincolato alla graduazione dei motivi prospettata dalla parte.
La prima doglianza è respinta. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili; in assenza di tali presupposti esso assume carattere vincolato, essendo la preclusione assoluta. La qualificazione delle opere come non condonabili spetta all’ente di tutela quale verifica preliminare, senza sconfinamento nelle valutazioni urbanistiche riservate al Comune.
È invece fondata la censura sull’ordine di ripristino. Nel condono, diversamente dal regime dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, il parere non è provvedimento autonomo, ma segmento del procedimento che si conclude con l’atto comunale. L’art. 32 d.l. n. 269/2003, anche dopo la Corte cost. n. 252/2022, non deroga a tali regole: la Soprintendenza non può esercitare l’autotutela esecutiva ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
Parimenti fondato è il motivo sull’errata qualificazione degli abusi. L’Amministrazione ha sovrapposto i contenuti delle due istanze, obliterando la descrizione dell’istanza n. 674 e omettendo il corretto inquadramento tipologico. La motivazione postuma contenuta nella relazione difensiva non può integrare il deficit dell’atto: l’annullamento riguarda solo la parte del diniego relativa all’istanza n. 674, con obbligo di rideterminazione in trenta giorni.
Residuano infondati i motivi sul silenzio assenso: l’art. 17, comma 6, l.r. Sicilia n. 4/2003 riguarda i primi due condoni, mentre per il terzo l’art. 32, comma 43, d.l. n. 269/2003 configura il silenzio come rifiuto. Nessun affidamento è invocabile per la mera inerzia dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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