Ripiano dispositivi medici: il versamento della quota ridotta determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13889 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota ridotta del payback sui dispositivi medici ex art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, effettuato dalla società fornitrice che abbia rinunciato alla prosecuzione del contenzioso, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. La mancata produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni di avvenuto versamento previste dalla normativa impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non preclude la dichiarazione di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per difetto sopravvenuto di interesse, da rilevarsi anche d’ufficio previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia che aveva ripartito tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e le delibere delle aziende sanitarie pugliesi.
Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens: l’art. 8 d.l. n. 34/2023 ha istituito un fondo di 1.085 milioni di euro per l’anno 2023, prevedendo che le aziende fornitrici che non avevano attivato contenzioso o che intendevano abbandonare i ricorsi versassero, entro il 30 novembre 2023, una quota ridotta pari al 48 per cento dell’importo indicato nei provvedimenti regionali, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. Successivamente, l’art. 7 d.l. n. 95/2025 ha ulteriormente ridotto al 25 per cento la quota dovuta per le imprese che avessero versato entro trenta giorni dalla legge di conversione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo versato la quota del 48 per cento ai sensi del d.l. n. 34/2023. Tale declaratoria, tuttavia, richiede — sulla base della normativa richiamata — la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni di avvenuto versamento, che nella fattispecie mancavano.
Il Collegio ha quindi osservato che la richiesta della ricorrente poteva essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’adesione al meccanismo di definizione agevolata — con conseguente estinzione dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale — rendeva, infatti, priva di utilità la prosecuzione del giudizio nel merito. In udienza, il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di ritenere di porre a fondamento della decisione la questione rilevata d’ufficio.
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese tra le parti costituite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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