L’ottemperanza per la Carta docente non incontra il termine dilatorio dell’art. 14, D.L. n. 669/1996 (TAR Lombardia n. 3635 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e che condanna l’amministrazione a mettere a disposizione la somma, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza in quanto strumento di esecuzione forzata, è funzionale a consentire l’adempimento spontaneo dell’amministrazione; il suo inutile decorso, senza che sia stato effettuato il pagamento, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ma l’amministrazione era rimasta inerte.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del contraddittorio, verificando che la sentenza era stata correttamente notificata in via telematica ai sensi della legge n. 53/1994 all’indirizzo PEC del Ministero estratto dal Registro delle PP.AA. Ne derivava il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, intercorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso in ottemperanza.
La norma, richiamata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, trova applicazione nel giudizio di ottemperanza in considerazione della sua natura di strumento di esecuzione forzata, allorché l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La finalità è quella di consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima dell’introduzione della procedura giudiziale. Nella specie, tale termine era inutilmente decorso senza che l’amministrazione avesse provveduto.
Sul piano sostanziale, la pretesa era sorretta da idonea documentazione e si fondava su un titolo avente efficacia di giudicato, non adeguatamente contrastato dall’ente debitore. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con riconoscimento del beneficio per le annualità indicate.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi. Nessun compenso è dovuto per l’attività demandata, rientrando essa nei compiti istituzionali. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.