Discarico crediti inesigibili: onere di diligente riscossione del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 172 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione dei crediti degli enti locali decade dal diritto al discarico delle quote inesigibili quando l’attività di recupero si riveli disordinata, episodica e non tempestiva. L’inattività protratta, con conseguente decorrenza della prescrizione dei crediti, integra l’ipotesi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il ragionevole affidamento nell’applicabilità della normativa derogatoria non esime il concessionario dalla prova del diligente adempimento mediante l’avvio di idonei atti di esecuzione. Nel giudizio contabile promosso avverso il diniego di discarico il ricorso ha a oggetto la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili, non la legittimità dell’atto. In caso di rigetto del ricorso non spetta la definizione agevolata di cui all’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, essendo dovuta la somma pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo affidò a SO.G.E.T. s.p.a. la riscossione di numerosi crediti. Dopo un’attività di verifica su centoquarantadue partite, l’ente locale adottò altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse, non ritenendo fondate le risposte del concessionario. La società impugnò i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi procedurali e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente.
La vicenda processuale fu sospesa in attesa di due pronunce della Corte costituzionale, che esclusero l’applicabilità della normativa derogatoria del 2015 e dichiararono illegittima la sua estensione retroattiva ai concessionari privati. Riassunti i giudizi, la società depositò ulteriori memorie e il Comune eccepì la mutatio libelli. All’udienza pubblica del 21 maggio 2024 la causa fu trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente sentenza n. 69/2023, alla cui motivazione fa pieno rinvio. In quella sede fu affermato che il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. non è un’azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano su tale diritto.
La Corte ribadisce che, per i rapporti tra il Comune e la società, trova applicazione la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Il ragionevole affidamento del concessionario circa l’applicabilità della normativa derogatoria non consente però di dichiararlo inadempiente per la sola omissione della comunicazione di inesigibilità: occorre verificare i presupposti sostanziali del diritto al discarico. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che anzi deve proseguire, e il Collegio deve tener conto delle somme medio tempore riscosse.
Nel merito il ricorso è accolto solo parzialmente. Per due ingiunzioni fiscali la società ha documentato un parziale pagamento, con conseguente esclusione del diniego di discarico rispetto a quelle poste. Quanto alle altre cartelle, la documentazione evidenzia un’attività disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause e verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica. Gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero, con effetti sulla prescrizione dei crediti.
Il Collegio esclude che la sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti possa assumere rilievo: alla data della sua entrata in vigore il credito era già di difficile esazione, non avendo la società avviato idonei atti esecutivi. Quanto al quantum, la definizione agevolata con pagamento di un ottavo è prevista solo entro novanta giorni; in caso di ricorso rigettato l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, venendo meno la ratio della riduzione. Le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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