Cessazione della materia del contendere su pensione definitiva e spese (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 130 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta liquidazione della pensione definitiva nel corso del giudizio, con riconoscimento della prestazione richiesta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere quando entrambe le parti ne facciano concorde richiesta. La declaratoria di cessazione non esclude la regolazione delle spese, che segue il criterio della soccombenza e va liquidata a carico dell’Istituto che ha dato causa al ricorso, secondo lo scaglione di valore applicabile e i valori minimi parametrati alla non complessità delle questioni. Il riconoscimento in corso di causa dell’utilità domandata, pur satisfattivo, resta infatti indice di un’originaria resistenza tradottasi nella necessità del processo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Esercito Italiano e da ultimo con qualifica di Generale di Brigata, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere la liquidazione della pensione ordinaria. Dal 2015, anno di cessazione dal servizio e collocamento in ausiliaria, continuava a percepire la pensione provvisoria. A sostegno della domanda richiamava i decreti di liquidazione della pensione definitiva emessi dal Centro Nazionale Amministrativo Esercito.
L’Inps si è costituito contestando la quantificazione delle differenze pensionistiche. Con successiva memoria l’Istituto ha dato atto dell’avvenuta liquidazione della pensione definitiva, in pagamento con la rata di dicembre 2024. All’udienza le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La decisione si fonda su un dato processuale essenziale: il riconoscimento della prestazione richiesta da parte ricorrente nel corso del giudizio. La Corte prende atto che l’Inps ha provveduto alla liquidazione della pensione definitiva, venendo così meno l’interesse alla pronuncia di merito.
Il collegio monocratico dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, conformemente alla concorde richiesta delle parti. Il giudice ha deciso con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c.
Di rilievo è la regolazione delle spese, che seguono la soccombenza. La Corte liquida a favore di parte ricorrente l’importo di euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Il criterio è esplicitato: si tiene conto dello scaglione appropriato di valore, compreso tra 5.201,00 e 26.000 euro, e dei valori minimi, giustificati dalla non complessità delle questioni affrontate.
Il riconoscimento in corso di causa dell’utilità domandata, pur satisfattivo, non esonera l’Istituto dalla condanna alle spese: l’originaria resistenza dell’Inps ha reso necessario il processo, e la soccombenza sostanziale resta a suo carico. La declaratoria di cessazione della materia del contendere consente così la definizione del giudizio senza pronuncia di merito sulla quantificazione delle differenze pensionistiche.
Nota della Redazione
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