Parere positivo sull’affidamento in house del servizio di igiene urbana (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 105 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP: riconduzione della partecipazione a una tipologia prevista, compatibilità con le finalità istituzionali, convenienza economica e sostenibilità finanziaria, rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, osservanza della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere motivazionale non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni apodittiche, ma può ritenersi compiuto anche quando la motivazione sia sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale seguito. La sostenibilità finanziaria va apprezzata sotto il profilo oggettivo, quale attitudine della società a preservare l’equilibrio tra ricavi e costi, e sotto il profilo soggettivo, con riferimento all’esborso gravante sull’ente. Il parere favorevole non preclude le successive valutazioni nelle funzioni di controllo sulla gestione.

Il Fatto

Il Comune di Ciserano, di circa 5.700 abitanti, ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare n. 12 del 13 marzo 2025, con cui ha approvato l’affidamento in house della gestione del servizio integrato di igiene ambientale alla società Servizi Comunali S.p.A. e l’acquisizione di una partecipazione nel relativo capitale, mediante l’acquisto di dieci quote/azioni.

Il servizio era in precedenza affidato, a esito di procedura a evidenza pubblica, a un diverso gestore, con contratto in scadenza al 31 maggio 2025. In prossimità della scadenza l’ente ha avviato un’indagine esplorativa per individuare il modello di affidamento, delegando il responsabile dell’ufficio tecnico alla redazione delle relazioni previste dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022. La questione giunge alla Corte per il controllo preventivo previsto dal TUSP sulle delibere di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce i parametri del controllo, richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 e i propri precedenti, tra cui n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP. Il punto di partenza è il vincolo tipologico: la società è una società per azioni a capitale interamente pubblico, compartecipata da numerosi comuni e da una comunità montana, che gestisce il servizio per oltre 400.000 abitanti. Il modello prescelto rientra quindi tra quelli consentiti dall’art. 3 TUSP.

Quanto alle finalità istituzionali, la Corte prende atto dell’assolvimento dell’onere motivazionale. La partecipazione è preordinata all’affidamento del servizio di igiene ambientale, qualificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica, in quanto reso direttamente al cittadino con pagamento di una tariffa obbligatoria. Sul punto la Relazione richiama i precedenti contabili e amministrativi, tra cui SRC Lombardia n. 363/2013/PAR e Cons. Stato, Sez. V, n. 2537 del 2012.

Sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il primo attiene alla capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario; il secondo all’esborso dell’ente. Per il profilo oggettivo, il PEFA contiene analisi di fattibilità e indicatori di redditività, tra cui il VAN, il TIR e il Payback Period. Per il profilo soggettivo, l’esborso è di importo limitato. La Corte rileva tuttavia che il PEFA è stato trasmesso solo dopo specifica richiesta e non risulta firmato.

L’analisi comparativa tra i modelli gestori — affidamento a operatore di mercato, a società mista, a società in house — è condotta mediante la metodologia S.W.O.T., con comparazione di costi e indicatori di qualità. La Relazione conclude per la maggiore performance del modello in house e per un risparmio annuo stimato, con costo pro capite inferiore a quello della gestione previgente. Quanto agli aiuti di Stato, la Relazione richiama il pacchetto SIEG e i criteri della sentenza Altmark, ritenendoli sussistenti.

La Corte rileva alcune carenze: la delibera nulla dispone in ordine all’art. 20 del d.lgs. n. 201/2022 sulle tutele sociali; la delibera non contiene alcun accenno alla compatibilità con i trattati europei, indicazioni presenti solo nella Relazione; non è indicata la data di pubblicazione all’Albo Pretorio. Nondimeno, avuto riguardo al modesto valore del contributo per l’acquisto della partecipazione, la Sezione esprime parere positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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