Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 226 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, l’avvenuto deposito del conto da parte dell’agente contabile nel corso del procedimento determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il procedimento per resa del conto ha natura giurisdizionale, si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di camera di consiglio, e tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito del successivo procedimento di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c., al quale gli atti sono rimessi.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.
Il conto riguardava la gestione di una struttura ricettiva da parte di un agente contabile esterno nei confronti del Comune. Con decreto n. 88/2024 il giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Nelle more, l’amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione tramite pec e mediante l’applicativo dedicato, così realizzando il deposito richiesto.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che il conto giudiziale è stato effettivamente depositato. Da tale circostanza consegue l’estinzione del giudizio per resa del conto nei confronti del convenuto.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del procedimento. Il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c..
Il giudice esclude che la forma di definizione possa variare in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Su queste basi, il giudice procede ai sensi dell’art. 144 c.g.c. alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, in adesione alla richiesta formulata in camera di consiglio dal rappresentante del Pubblico Ministero. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nel procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c..
Quanto alle spese, il giudice osserva che nel giudizio per resa del conto manca il contraddittorio, sicché non vi è luogo a provvedere. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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