Compensi per commissioni di gara a dipendenti interni: non regolare la procedura (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 120 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per la partecipazione a commissioni di gara, quando l’attività trovi il proprio presupposto nella qualifica rivestita e nell’ufficio ricoperto, contrastano con il principio di onnicomprensività del trattamento economico, che vieta di erogare ai dipendenti, in connessione con i compiti istituzionali, ulteriori indennità o proventi. L’art. 120 del d.P.R. n. 207/2010 ammette compensi per la partecipazione alle commissioni di gara esclusivamente in favore dei membri esterni. La corresponsione a soggetti interni, pur formalmente retribuiti con il regime forfettario, integra una non regolarità della procedura che legittima il mancato discarico del rendiconto da parte dell’ufficio di controllo. La scelta di non ricorrere a soggetti esterni può risultare non diseconomica, ma ciò non sana il vizio della procedura.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal controllo sul rendiconto dell’annualità 2013 della contabilità speciale intestata al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L’Aquila, capitolo 5281, relativo al ripristino del complesso immobiliare ex ONPI.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, con rilievo del 24 luglio 2019, aveva segnalato la criticità relativa al pagamento di emolumenti per la partecipazione alle commissioni di gara in favore di personale interno alla struttura. Non essendo le controdeduzioni risultate idonee a superare i rilievi, la RTS ha comunicato il mancato discarico del rendiconto, restituendolo all’amministrazione. La questione è quindi pervenuta alla Sezione regionale di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal principio di onnicomprensività, richiamando la giurisprudenza contabile e amministrativa secondo cui il trattamento retributivo del dipendente pubblico costituisce l’unica forma di corrispettivo per la prestazione resa in favore dell’ente di appartenenza.
Il punto decisivo riguarda la qualificazione dei destinatari dei pagamenti. Gli ordinativi contestati, sebbene riferiti a soggetti formalmente retribuiti con il regime forfettario come soggetti esterni, riguardano in realtà dipendenti del medesimo Provveditorato. La Corte richiama sul punto una propria precedente deliberazione.
La norma regolamentare di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 207/2010, nel riferirsi al comma 8 dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, ammette compensi solo per i membri esterni. Da qui la non condivisibilità delle controdeduzioni dell’amministrazione e il permanere dei presupposti del mancato discarico.
La Sezione non manca di rilevare che la scelta operata dal Provveditorato non appare diseconomica, poiché il ricorso a ulteriori soggetti esterni avrebbe comportato maggiori costi. Tuttavia, in presenza di una eccezionalità di carichi di lavoro, la prestazione avrebbe potuto essere retribuita con i più idonei strumenti offerti dalla contrattazione collettiva, anche decentrata.
Dall’istruttoria è emerso un ulteriore pagamento in favore del Presidente della Commissione, parimenti dipendente del Provveditorato, non oggetto di rilievo da parte della RTS.
La Sezione accerta la non regolarità della procedura seguita per l’erogazione dei compensi corrisposti con gli ordinativi in contestazione e dispone la trasmissione della deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Provveditorato e alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila.
Nota della Redazione
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