Parere positivo sulla costituzione di società in house per i rifiuti urbani (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 138 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 è reso anche quando la scelta di costituire una società in house providing sia già stata assunta dall’Assemblea del Consiglio di bacino, in forza di disposizioni statali e regionali che riservano a tale ente le funzioni di programmazione, organizzazione e affidamento del servizio pubblico locale a rete. L’ente locale che aderisce all’operazione non compie una scelta di fondo autonoma, ma è chiamato a compiere, con adeguata motivazione, le determinazioni di propria competenza. La motivazione richiesta non deve essere necessariamente contenuta nell’atto deliberativo comunale, potendo risultare per relationem dagli atti della procedura di settore, purché la stessa sia integrabile con ulteriori atti istruttori. Il parere favorevole può essere reso con l’indicazione di specifiche precisazioni, relative ai profili dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica e alla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con la quale ha assunto la partecipazione al capitale di una nuova società per azioni, costituita in forma di in house providing tra gli enti locali ricompresi nel bacino Verona Nord, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani.
La scelta della forma di gestione e l’affidamento erano stati disposti dall’Assemblea del Consiglio di bacino, competente in forza delle disposizioni statali e regionali in materia. Il Comune ha subordinato la sottoscrizione della propria quota di capitale alla pronuncia della Corte o alla decorrenza del termine di sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha in via preliminare verificato la sussistenza del presupposto oggettivo del controllo, individuato dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come introdotto dall’art. 11, comma 1, legge n. 118/2022. Sul punto ha richiamato le Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che hanno collocato la verifica nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, e hanno delimitato l’ambito oggettivo ai soli momenti della costituzione di una società e dell’acquisto di partecipazioni.
All’esito dell’operazione, il Comune assume la qualifica di socio della nuova società: la fattispecie ricade pertanto tra le ipotesi sottoposte al parere. La Sezione ha poi osservato che, essendo la scelta della forma di gestione già ascritta alle funzioni del Consiglio di bacino, in capo all’ente procedente residuano scarsi margini di discrezionalità, come già rilevato dalla Sezione controllo Liguria, deliberazione n. 8/2024/PASP.
La medesima prospettiva è stata seguita in ordine al contenuto motivazionale. Il rinvio per relationem alla Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022 e al Piano economico finanziario asseverato è stato ritenuto idoneo ad assolvere l’onere dell’art. 5, comma 1, Tusp, con riguardo sia alla sostenibilità finanziaria in senso oggettivo sia ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità. Sul primo profilo la Relazione evidenzia la crescita dell’EBITDA e la stabilità del margine di struttura; sul secondo contiene un’analisi di benchmark comparativa.
La Sezione ha tuttavia segnalato che nella delibera comunale difettano le specifiche indicazioni sul rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica. Ha quindi precisato che resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società e di operare i relativi accantonamenti ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011. Ha inoltre rilevato che l’atto non è motivato in ordine alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui all’art. 5, comma 2, Tusp.
Il parere è stato pertanto reso in senso positivo, con le precisazioni sui profili della sostenibilità finanziaria soggettiva e della compatibilità europea. La deliberazione è stata trasmessa al Comune e ne è stata ordinata la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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