Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 124 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente di assumere la veste di socio e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il parere della Sezione regionale di controllo, da rendere entro sessanta giorni, verifica l’analitica motivazione dell’atto deliberativo in ordine alla necessità della società, alle ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché alla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Nell’ambito dei servizi pubblici locali a rete, la scelta della forma di gestione e dell’affidamento è rimessa all’ente di governo dell’ambito e non al singolo comune socio, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’ente procedente.
Il Fatto
Il Comune di Selva di Progno ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare n. 18 del 25 giugno 2025, con la quale ha preso atto della delibera dell’Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord n. 11 del 4 giugno 2025 e ha disposto di assumere una partecipazione nella costituenda Newco SpA, società in house per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.
L’operazione trae origine dall’affidamento del servizio a favore della Newco per una durata di quindici anni, disposto dall’ente di governo dell’ambito ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022. Il Comune ha subordinato la sottoscrizione della quota al parere della Sezione o alla decorrenza del termine di sessanta giorni in assenza di pronuncia. La partecipazione comunale è pari allo 0,249% del capitale sociale, con un conferimento di euro 11.202,08.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama innanzitutto la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che ha delineato i tratti della nuova funzione di controllo, e la n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che ha fissato il confine tra gli atti da sottoporre a scrutinio e le operazioni societarie straordinarie. Nel caso concreto, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquisisce la qualità di socio in una nuova società, la fattispecie rientra pienamente tra le ipotesi di parere preventivo.
La Corte ricostruisce quindi il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti urbani, dal d.lgs. n. 152/2006 al d.lgs. n. 201/2022, e la disciplina regionale di cui alla l.r. Veneto n. 52/2012, che riserva le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo ai Consigli di bacino. Da qui la precisazione che residuano scarsi margini di discrezionalità in capo al comune procedente, essendo la scelta del modello in house già operata in sede assembleare di bacino.
Quanto ai requisiti dell’art. 5 Tusp, la Sezione verifica il rispetto delle regole di competenza e contenuto motivazionale degli artt. 7 e 8, la conformità ai vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4, e l’adempimento dell’onere di motivazione sulla sostenibilità finanziaria, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sulla convenienza economica e sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
La Sezione osserva che sul piano oggettivo la Relazione e il Piano economico finanziario asseverato dimostrano la sostenibilità dell’iniziativa, con una crescita progressiva dell’EBITDA e un margine di struttura stabile. Sul piano soggettivo il Comune ha attestato la copertura dell’investimento nel bilancio di previsione 2025/2027. Rimangono tuttavia due precisazioni: mancano specifiche indicazioni sull’equilibrio di bilancio in chiave prospettica e difetta la motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Su quest’ultimo punto la Corte rileva che la deliberazione consiliare non risulta motivata, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato. Per tale ragione il parere è positivo, ma accompagnato dalle precisazioni di cui ai paragrafi 3.3 e 3.5, lasciando in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società e di operare i necessari accantonamenti a tutela dell’equilibrio di bilancio.
Nota della Redazione
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