Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile e a carico del genitore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 211 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne del pensionato, ai sensi dell’art. 82, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 22 della legge n. 903/1965, presuppone il concorso di due requisiti autonomi: l’inabilità a proficuo lavoro, ossia l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 8 della legge n. 222/1984, e la vivenza a carico del dante causa al momento del decesso. Il requisito sanitario può essere accertato mediante il parere del Collegio medico-legale istituito presso la Sezione giurisdizionale, che il giudice può richiedere con ordinanza istruttoria. La vivenza a carico è dimostrabile anche per presunzioni, desumibili da certificazioni di residenza, stato di famiglia e reddito, restando insufficiente la contestazione generica dell’ente previdenziale. In caso di domanda amministrativa presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, gli arretrati decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 191, commi 2 e 3, d.P.R. n. 1092/1973.

Il Fatto

L’amministratore di sostegno di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica, diagnosticata sin dalla giovane età, proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere il trattamento di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile al lavoro. Il padre, unico percettore di reddito del nucleo familiare, era deceduto nel 2007; successivamente venivano a mancare la sorella e, nel 2017, la madre, rimasta titolare della reversibilità quale coniuge superstite. Rimasto solo e privo di mezzi, l’interessato presentava domanda amministrativa all’INPS, che la rigettava con determina per difetto del requisito dell’inabilità assoluta e permanente.

Esperito senza esito il reclamo al Comitato di Vigilanza, il ricorrente agiva in giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto, la condanna dell’ente al pagamento degli arretrati e degli accessori e, in via istruttoria, una consulenza tecnica. L’INPS si costituiva eccependo il difetto di prova della vivenza a carico.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 22 della legge n. 903/1965 e dal d.P.R. n. 1092/1973, che all’art. 82 riconosce la pensione agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del pensionato e nullatenenti, definendo l’art. 85 le condizioni economiche richieste. L’art. 8 della legge n. 222/1984 precisa che è inabile chi, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La legge n. 335/1995, all’art. 1, comma 41, ha esteso ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina vigente nell’assicurazione generale obbligatoria.

Su sollecitazione dell’ordinanza istruttoria, il Collegio medico-legale istituito presso la Sezione ha accertato che, alla data del decesso paterno, l’istante versava in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per grave psicosi caratterizzata da sintomi di tipo negativo. Il giudice ha ritenuto tale parere pienamente condivisibile, adeguatamente motivato e fondato su convincenti argomentazioni medico-scientifiche, con ciò ravvisando la sussistenza del requisito sanitario.

Quanto alla vivenza a carico, la Corte osserva che il ricorrente ha costantemente risieduto presso il medesimo indirizzo, prima a carico del padre e poi della madre, divenuta titolare della reversibilità, restando infine l’unico membro sopravvissuto della famiglia. Le certificazioni di residenza e stato di famiglia, unitamente ai documenti reddituali e pensionistici, provano il requisito economico, risultando la contestazione dell’INPS solo generica.

Accertati tutti i presupposti, il giudice riconosce il diritto alla reversibilità, da liquidarsi in via amministrativa. Sugli arretrati, applicando l’art. 191, commi 2 e 3, d.P.R. n. 1092/1973, rileva che l’istanza più risalente risulta inoltrata oltre due anni dal decesso del pensionato, con conseguente decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Riconosce inoltre interessi legali e rivalutazione monetaria, compensando le spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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