Cessazione della materia del contendere e onere probatorio nella domanda risarcitoria (TAR Lazio n. 4449 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., costituisce una decisione di merito che presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata, la quale si verifica quando un provvedimento successivo rimuova l’atto impugnato in sede giurisdizionale con effetti ex tunc. Tale pronuncia richiede che l’Amministrazione abbia riconosciuto l’illegittimità del provvedimento gravato, come nell’ipotesi di annullamento in autotutela. La domanda risarcitoria per perdita di chance può essere accolta solo quando l’occasione perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi sulla base di elementi certi ed obiettivi, gravando sul ricorrente l’onere di dimostrare sia l’an che il quantum del pregiudizio subito.
Il Fatto
Un graduato dell’Esercito Italiano presentava, in data 22/01/2025, domanda di cessazione anticipata dal servizio militare ai sensi dell’art. 933 cod. ord. mil., con decorrenza dal 24/04/2025, al fine di essere assunto come lavoratore dipendente presso una società privata dal successivo 30/04/2025. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 30/06/2025, adducendo un vincolo d’impiego di otto anni per la qualifica di “Operatore Cyber” e la sussistenza di prioritari fini istituzionali. Il ricorrente impugnava il diniego, proponendo anche domanda risarcitoria per il pregiudizio economico derivante dalla mancata autorizzazione alla cessazione.
Con ordinanza cautelare, il Tribunale sospendeva l’efficacia del diniego, rilevando che la domanda doveva essere ricondotta all’art. 933, comma 7, cod. ord. mil. e che l’Amministrazione avrebbe potuto solo differire, e non respingere, l’accoglimento. Successivamente, in data 17/09/2025, il Ministero annullava in autotutela il provvedimento impugnato e dichiarava il ricorrente cessato dal servizio con decorrenza dal 20/08/2025. In udienza, il difensore del ricorrente dichiarava cessata la materia del contendere sull’impugnativa principale, insistendo sulla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la cessazione della materia del contendere come una decisione di merito, non di rito, che si verifica quando un provvedimento successivo rimuove l’atto impugnato con effetti ex tunc, come avvenuto nel caso di specie. Il Tribunale ha evidenziato che tale pronuncia postula il riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento da parte dell’Amministrazione, circostanza che legittima anche l’eventuale proposizione dell’azione risarcitoria e comporta il rimborso del contributo unificato, dovuto per legge quando la decisione è favorevole alla parte che lo ha versato.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha rilevato che non sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che l’annullamento in autotutela non aveva satisfatto la pretesa economica azionata. Nel merito, tuttavia, la domanda è stata respinta per la sua genericità e per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul ricorrente. Il Tribunale ha sottolineato che dalla documentazione versata in atti non risultava se e quando il militare avesse assunto servizio presso la società privata e quale emolumento avesse effettivamente percepito, rendendo impossibile determinare con certezza l’an e il quantum del danno.
In applicazione della costante giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha precisato che il danno da perdita di chance può essere riconosciuto solo quando l’occasione perduta presentava la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da dimostrare sulla base di elementi certi ed obiettivi, non essendo sufficienti mere allegazioni. La mancata prova della definitiva perdita dell’occasione lavorativa e del pregiudizio economico concretamente subito ha determinato il rigetto della domanda.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero della Difesa, in ragione della soccombenza virtuale, desumibile dalle valutazioni espresse nell’ordinanza cautelare che aveva accertato l’illegittimità del diniego e la fondatezza delle ragioni del ricorrente.
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Nota della Redazione
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