Parere sfavorevole sul piano di acquisizione societaria per difetto di motivazione economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 208 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo sugli atti di acquisizione di partecipazioni in società, l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione una motivazione analitica in ordine alle ragioni e alle finalità della scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio. Tale onere non è soddisfatto quando difetta una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra la gestione in house e l’affidamento a terzi tramite gara. Le carenze motivazionali su questi parametri sono assorbenti degli ulteriori profili critici e conducono al parere sfavorevole della Sezione regionale di controllo.
Il Fatto
Un comune ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisizione — tramite il socio CAP Holding s.p.a. — di una partecipazione indiretta in AEMME Linea Ambiente s.r.l., società operante nel settore dei rifiuti urbani. L’atto è corredato da un piano industriale e da valutazioni di congruità finanziaria sul capitale della società.
La questione giunge al controllo perché l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 richiede che l’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, sia inviato alla Corte dei conti per la verifica di conformità ai parametri di sostenibilità finanziaria e di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Nel caso di specie la Sezione è chiamata a pronunciarsi su una delle cinquantatré deliberazioni comunali relative alla medesima operazione societaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica il proprio intervento come peculiare attività di controllo, i cui tempi, parametri ed esiti sono fissati dal legislatore, e ne individua l’oggetto nell’atto deliberativo di acquisizione, con particolare riguardo alla sua motivazione. Richiama sul punto la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e il proprio precedente orientamento.
L’operazione consiste nell’aggregazione in ALA delle gestioni in house dei rifiuti in alcune zone omogenee dell’area metropolitana milanese. L’acquisizione della partecipazione indiretta non prevede un contestuale affidamento del servizio, ma il piano industriale prospetta un’espansione dei comuni serviti e della quota di partecipazione del socio nel triennio successivo, in attuazione di un Accordo di Investimento non allegato e richiamato dal patto parasociale.
Pur tralasciando la coerenza dell’operazione con lo statuto del socio, la sussistenza del controllo analogo a cascata (contestata in giudizio) e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione fonda il proprio diniego sulle carenze motivazionali relative alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata.
Richiamando la deliberazione n. 2/2024/PASP, la Corte ricorda che l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa quantitativa tra il modello in house providing e l’acquisto sul mercato. Nel provvedimento in esame difetta sia un quadro economico di confronto con l’ipotesi di esternalizzazione, sia una comparazione tra i costi della gestione in house e quelli dei gestori attuali o di un ipotetico progetto posto a base di gara.
La Sezione conferma l’orientamento con la deliberazione n. 130/2025/PASP, che aveva reputato assorbenti analoghe carenze. L’affidamento del servizio non è contestuale all’acquisizione, ma questa è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva attribuzione del servizio: l’assenza di elementi di valutazione economica impedisce di ritenere assolto l’onere motivazionale e determina il parere sfavorevole.
Nota della Redazione
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