Quota legge di stabilità 2015 e danno erariale: nessuna responsabilità del gestore (Corte dei Conti Sez. I App. n. 67 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per omesso riversamento della c.d. quota legge di stabilità 2015, le somme derivanti dal maggior prelievo previsto dall’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014 non integrano un danno erariale diretto riferibile al gestore dei giochi. Esse non attengono alle giocate acquisite mediante gli apparecchi AWP e non riversate al concessionario per il successivo versamento all’Agenzia, ma afferiscono al compenso spettante al gestore e alla sua misura nel rapporto interno con il concessionario. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 921, legge n. 208/2015 ha relegato la questione a una partita di dare e avere tra gestore e concessionario, ancorché per effetto di un prezzo legislativamente imposto. Ne consegue l’insussistenza dei presupposti della giurisdizione contabile e la conferma della sentenza di rigetto.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, l’amministratore unico e poi liquidatore di una società, gestore incaricato della raccolta del gioco per conto di una concessionaria, chiedendo il risarcimento del danno erariale derivante dall’omesso riversamento di euro 19.459,23 a titolo di maggior prelievo, c.d. quota legge di stabilità 2015.

L’azione muoveva dalla comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma relativa a un avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., con cui al gestore era stato contestato, tra l’altro, il reato di peculato per l’omesso riversamento al concessionario delle somme derivanti dagli incassi delle giocate effettuate mediante apparecchi AWP, nel periodo febbraio 2015 – maggio 2016. La domanda contabile era stata limitata alla sola quota del maggior prelievo, risultando il PREU comunque riversato all’Erario dal concessionario. Il primo giudice aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti del danno erariale. Ha proposto appello la Procura regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio inverte l’ordine logico delle questioni e omette lo scrutinio dell’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall’appellato, delibando direttamente il merito, stante l’infondatezza del gravame e la novità della questione, trattandosi della prima pronuncia resa in seconde cure.

Il nodo giuridico è la configurabilità di un danno erariale diretto a una pubblica amministrazione, presupposto indefettibile della responsabilità contabile e delle conseguenti determinazioni in tema di riparto giurisdizionale. La Corte ritiene la questione convincentemente risolta dal giudice di primo grado, cui rinvia ai fini motivazionali ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c..

Dirimente è l’assunto secondo cui le somme in contestazione, frutto del meccanismo previsto una tantum dalla legge di stabilità 2015, non riguardano le giocate acquisite presso le slot machines e poi non riversate al concessionario, bensì afferiscono al compenso spettante al gestore e alla misura dello stesso nel rapporto con il concessionario.

In virtù della norma di interpretazione autentica del comma 649, introdotta dall’art. 1, comma 921, legge n. 208/2015, il gestore non era più tenuto a versare al concessionario anche il proprio compenso, salva successiva ripartizione, ma solo quota parte in ragione del prelievo forzoso. La questione resta così una partita di dare e avere con il concessionario, ancorché per effetto di un prezzo legislativamente imposto.

Non convincono i precedenti della Sezione laziale invocati dall’appellante: essi accomunano il maggior prelievo al PREU, per il quale non v’è dubbio sulla configurabilità del danno erariale trattandosi di tassazione sulle vincite ex art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003, pur in presenza di elementi di assoluta distinzione tra le ipotesi. La decisione richiamata in udienza non è dirimente, non evincendosi l’oggetto del mancato riversamento.

La sentenza impugnata è confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza ma sono compensate per la metà in ragione della novità della questione, ex art. 31, comma 3, c.g.c., con liquidazione a favore dell’appellato e oneri a carico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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