Estinzione per cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 25 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, intervenuto in corso di causa, della prestazione richiesta dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, non residuando alcuna utilità alla decisione nel merito. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico dell’amministrazione che, pur avendo ricevuto la documentazione utile al ricalcolo, abbia provveduto all’aggiornamento solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale. Restano compensate le spese nei confronti dell’ente pagatore che abbia dato corso alla rideterminazione della prestazione pensionistica.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri dal 1984 e collocato in pensione dal gennaio 2022, ha chiesto il ricalcolo e il pagamento degli arretrati del trattamento pensionistico, lamentando il mancato computo della contribuzione versata negli anni 2005 e 2006 durante il quadriennio di missione all’estero presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa. Gli anni 2007 e 2008 risultavano invece già inseriti nell’estratto contributivo.
Il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma ha comunicato di avere reso disponibile sulla piattaforma “nuova Passweb” l’aggiornamento dell’imponibile pensionistico dei due anni, integrato con gli emolumenti accessori erogati dal sostituto d’imposta per il servizio svolto all’estero. L’INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando la rideterminazione della pensione con arretrati pari a € 3.041,14 lordi, in pagamento da febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
La questione si esaurisce nella verifica delle conseguenze processuali del riconoscimento della pretesa. La Corte rileva che la prestazione oggetto del ricorso introduttivo è stata riconosciuta in corso di causa e che la rideterminazione della base imponibile, con integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente, priva il giudizio di ogni oggetto.
Tale riconoscimento fonda la cessazione della materia del contendere e, con essa, l’estinzione del giudizio. La decisione è stata assunta con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., essendo la causa stata discussa e decisa nella medesima udienza. La richiesta di cessazione è stata formulata dall’ente previdenziale ed è stata condivisa dal ricorrente.
Sul governo delle spese la Corte applica il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente in caso di decisione nel merito. L’amministrazione militare aveva ricevuto nel mese di aprile la documentazione utile al richiesto ricalcolo, ma ha provveduto all’aggiornamento solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale. Il ricorso si rivela pertanto causato da tale tardività.
Su questa base le spese sono liquidate in favore del ricorrente e poste a carico del Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore. Nei confronti dell’INPS, quale ente pagatore rimasto estraneo alla condotta che ha generato il contenzioso, le spese sono compensate. Il giudizio è dichiarato estinto.
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Nota della Redazione
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