Spese di lite e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 108 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere non è esonerato dal provvedere sulle spese di lite, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale. La parte soccombente va individuata, seppure in via ipotetica, mediante una valutazione prognostica circa la probabilità di accoglimento della pretesa, fondata su criteri di verosimiglianza. Ove l’adeguamento della prestazione sia intervenuto solo in pendenza del giudizio e a seguito dell’iniziativa processuale del ricorrente, la condanna alle spese va posta a carico dell’Amministrazione resistente. Ai fini della quantificazione si applicano i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con possibile incremento per l’utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di inabilità già in godimento, mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione maturato fino al 31 dicembre 1995 e il ricalcolo delle retribuzioni pensionabili e del montante contributivo, in conformità agli incrementi stipendiali introdotti dal D.P.R. n. 57/2022 per il triennio 2019-2021.
L’INPS e il Ministero della Difesa hanno depositato memorie, deducendo di avere già posto in essere quanto necessario. Il ricorrente ha censurato la correttezza dei conteggi. All’udienza del 29 maggio 2025 l’INPS ha riferito che la sede di Arezzo stava riesaminando la posizione previdenziale. Con ordinanza n. 25 del 19 giugno 2025 il giudice ha disposto il rinvio, assegnando termini per memorie istruttorie. L’INPS ha poi rappresentato che la riliquidazione avrebbe prodotto effetti dalla rata di settembre 2025, dopo la rettifica di un vizio attinente alla decorrenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione e dalle memorie risulta che l’INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento. La difesa del ricorrente, preso atto degli esiti della lavorazione e dei dati contenuti nella determina sopravvenuta, si è dichiarata soddisfatta, aderendo alla cessazione.
Il giudice osserva che, in linea generale, l’accertamento dell’effettivo adempimento imporrebbe di verificare l’avvenuto pagamento. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha espressamente ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa, rinunciando a insistere nella verifica.
Sulle spese, il giudice richiama il principio positivizzato nell’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese seguono la soccombenza. In ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice applica il criterio della soccombenza virtuale, individuando la parte soccombente su base prognostica. Richiama Cass. civ., Sez. V, 5 maggio 2025, n. 11739 e Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2022, n. 24714.
Nel caso concreto, l’adeguamento è intervenuto solo in pendenza del giudizio e a seguito dell’iniziativa processuale, che ha sollecitato le verifiche interne. Ove le Amministrazioni avessero tempestivamente provveduto, la lite non sarebbe stata promossa. Le spese vanno quindi poste a carico di INPS e Ministero della Difesa, parti virtualmente soccombenti, in solido.
Quanto alla quantificazione, il giudice applica il D.M. n. 55/2014, richiamando il valore di lite di 3.000,00 euro non contestato. Liquida i compensi al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e al minimo per le fasi istruttoria e decisoria. Ex art. 4, comma 1-bis, riconosce un incremento limitato al 5% per l’utilizzo di tecniche informatiche, stante la dimensione contenuta dell’atto e i collegamenti ipertestuali non pienamente funzionanti. L’importo complessivo è di 1.000,00 euro, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.