Controllo finanziario enti SSR: segnalazione criticità contabili ulteriori alle gravi irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo finanziario sugli enti del servizio sanitario regionale, esercitato ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non si limita a segnalare alla Regione le gravi irregolarità contabili e finanziarie idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio. In coerenza con la logica ausiliaria del controllo, l’adempimento si estende alla segnalazione di criticità e anomalie che, pur non configurando gravi irregolarità, siano espressione di risultanze e pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale. Il controllo è preordinato alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali, del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari. L’esito positivo dell’istruttoria, in assenza di elementi di criticità tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, conduce all’approvazione della relazione conclusiva.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia ha esaminato la documentazione trasmessa dal collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2021 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. L’attività rientra nel controllo finanziario sugli enti del servizio sanitario regionale disciplinato dall’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012.

In corso di istruttoria la Sezione ha richiesto ulteriori chiarimenti volti a comprendere le dinamiche sottese alla gestione e ad approfondire i profili per i quali erano emerse possibili criticità. Il collegio sindacale e l’ente hanno dato riscontro con note acquisite al protocollo. Il contraddittorio si è tenuto in videoconferenza. La questione sottoposta alla Sezione riguarda l’ampiezza dell’adempimento di segnalazione e l’esito del controllo sul bilancio dell’esercizio 2021.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla norma che intesta alle Sezioni regionali di controllo un controllo sui bilanci d’esercizio degli enti del servizio sanitario, da esercitarsi attraverso l’esame e la valutazione delle relazioni dei collegi sindacali, elaborate in conformità alle linee guida definite unitariamente dalla Corte dei conti. L’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 demanda alle Sezioni regionali il compito di segnalare alla Regione l’esistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie, ossia di quelle idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio e la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario, quale contributo richiesto nell’ambito dei più generali equilibri di finanza pubblica.

Su questo nucleo normativo si innesta la precisazione della Sezione. In ossequio alla logica ausiliaria di cui il controllo è espressione, l’adempimento non resta circoscritto alla segnalazione delle gravi irregolarità contabili e finanziarie. Esso si estende anche alla segnalazione di criticità e anomalie che, ancorché non integrino gravi irregolarità, costituiscono espressione di risultanze e pratiche contabili che possono risultare lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale.

Il quadro delle verifiche è definito dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, che affida alle Sezioni regionali l’esame dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale con le modalità e le procedure previste dalla legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Il parametro di riferimento per l’elaborazione delle relazioni è costituito dalle linee guida contenute nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2022/INPR, con i relativi questionari e criteri. L’istruttoria, arricchita dai chiarimenti richiesti e dal contraddittorio, ha consentito di approfondire le dinamiche gestionali e i profili di possibile criticità.

All’esito dell’istruttoria la Sezione rileva che non sono emersi elementi di criticità tali da poter pregiudicare la situazione di equilibrio economico-finanziario dell’ente. La delibera approva l’allegata relazione conclusiva del controllo relativo all’esercizio 2021 e ordina la trasmissione della deliberazione e della relazione all’ente e alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, con pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e sullo spazio dedicato del sito web regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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