Controlli interni degli enti locali: obbligo di ufficializzazione formale dei report (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 251 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel quadro del controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali, i report inerenti al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, pur se redatti e trasmessi periodicamente agli organi competenti, devono essere ufficializzati mediante un atto formale dell’amministrazione. La sola predisposizione, priva di formalizzazione, non è conforme alle Linee guida della Corte dei conti, perché non consente agli esiti del controllo di produrre effetti sul piano organizzativo e decisionale. Parimenti, il ricorso a modalità di campionamento fondate su semplice estrazione casuale, in luogo di criteri statistici affidabili, integra una debolezza metodologica del controllo di regolarità amministrativa e contabile. La valutazione comparativa dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi rispetto a enti analoghi resta, infine, presidio essenziale dei controlli sulla qualità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari trasmessi dal Sindaco di un Comune, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, unitamente ai referti inviati e al riscontro istruttorio.
L’esame, pur non rilevando particolari criticità, ha fatto emergere alcuni elementi di potenziale debolezza operativa e metodologica. L’Ente ha risposto alla nota istruttoria della Sezione fornendo chiarimenti puntuali e ha dichiarato la propria disponibilità a rivedere i regolamenti interni, affidando al nuovo Segretario generale la valutazione delle modifiche da introdurre.
La Motivazione della Corte
Il quadro normativo di riferimento è tracciato dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dal d.l. n. 174/2012 e, da ultimo, dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014. La norma richiede ai Comuni di maggiore dimensione, alle Città Metropolitane e alle Province la redazione di una relazione annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati. Il referto-questionario, strutturato secondo le Linee guida annuali della Sezione delle Autonomie, integra il quadro informativo per l’esercizio delle funzioni di controllo e concorre a far emergere le irregolarità rilevate dagli organi interni.
La Corte ha richiamato le finalità del controllo delineate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, e ha ricordato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL, possono irrogare una sanzione pecuniaria agli amministratori locali in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo interno.
Il primo profilo critico riguarda i report, redatti e trasmessi regolarmente al Consiglio comunale, ai Revisori e al Nucleo di Valutazione, ma non ufficializzati attraverso atti formali. L’Ente ha confermato che il regolamento comunale prevede la predisposizione di report periodici, ma non la loro approvazione con deliberazione di Giunta o di Consiglio. La Sezione ha ritenuto tale assetto non conforme alle Linee guida (23/SEZAUT/2019/FRG), che impongono la formalizzazione e la trasmissione dei report agli organi competenti, affinché producano effetti organizzativi e decisionali. La disponibilità dell’Ente a rivedere i regolamenti è stata presa atto.
Il secondo profilo attiene al controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il metodo di campionamento adottato si fonda su estrazione casuale e semplice, in contrasto con le indicazioni delle Linee guida, che suggeriscono metodi affidabili e ancorati a criteri statistici. La Sezione ha invitato l’Ente a valutare continuativamente l’efficacia dei controlli e a garantire la restituzione degli esiti ai responsabili dei servizi.
Il terzo profilo concerne il controllo della qualità dei servizi. L’Ente ha rappresentato l’assenza di enti territorialmente paragonabili, tali da rendere attendibile un benchmarking. La Corte ha preso atto di quanto esposto, ribadendo tuttavia che la valutazione comparativa di efficienza ed efficacia resta fondamentale secondo le Linee guida. Nel dispositivo la Sezione ha invitato l’amministrazione a prestare particolare attenzione alle criticità segnalate, ha disposto la trasmissione della deliberazione al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e all’Organo di revisione, e ha richiesto la deliberazione consiliare di presa d’atto entro sessanta giorni.
Nota della Redazione
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