Parere sfavorevole sull’acquisto di partecipazione societaria per carenza di motivazione economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 162 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo che la Corte dei conti esercita sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha per oggetto la motivazione dell’atto e si indirizza alla verifica della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere di motivazione analitica posto dall’art. 5, comma 1 esige che il provvedimento dia conto in modo quantitativo delle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e del confronto tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio affidato. Tale confronto non è assolto quando manca un quadro economico di raffronto tra i costi della gestione in house e quelli della gestione attuale o di un progetto posto a base di gara. La carenza motivazionale su questi parametri è assorbente di ogni ulteriore profilo critico e impone di esprimere parere sfavorevole sulla deliberazione sottoposta a controllo.
Il Fatto
Il Comune di Lainate ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo un atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui è socio. L’operazione rientra in un processo di aggregazione promosso da quest’ultimo, volto alla razionalizzazione delle gestioni in in house providing nell’area metropolitana milanese, con acquisto di una quota societaria dal precedente socio e un programma di crescita della partecipazione negli anni successivi.
Alla delibera consiliare erano allegati un piano industriale, relazioni valutative e un parere di congruità finanziaria. La richiesta di parere è stata trattata congiuntamente ad altre analoghe pervenute sull’identica operazione societaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla natura del controllo: una peculiare attività di controllo di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti, che ha per oggetto l’atto deliberativo e si indirizza alla sua motivazione, secondo un orientamento consolidato della Sezione stessa. Il parametro normativo di riferimento è l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, che impone di esplicitare le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio.
Nel provvedimento esaminato la Corte rileva l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e la mancanza di una valutazione comparativa, anche solo di sintesi, dei costi del servizio che si prevede di gestire in house rispetto ai costi sostenuti con gli attuali gestori o a quelli stimati di un progetto posto a base di gara. Il riferimento è al criterio già affermato dalla deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024, secondo cui l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione.
Il principio è ribadito dalla deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali sui parametri della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa gestionale. La Sezione osserva che, pur non essendo l’affidamento del servizio contestuale all’acquisizione della partecipazione, questa è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società attive nel settore, con previsione dell’affidamento a partire dagli anni immediatamente successivi e con una programmata espansione degli abitanti serviti.
Nonostante tali previsioni, né nella deliberazione consiliare, nemmeno nello specifico punto dedicato alla convenienza economica, né negli allegati, la Corte rinviene elementi di valutazione della convenienza della futura gestione in house rispetto alla gestione attuale, né un quadro di confronto con l’esternalizzazione del servizio. La Sezione non esamina nel merito l’eventuale attrito dell’operazione con la normativa sulle società a partecipazione pubblica, né la coerenza con lo statuto del gestore o la sussistenza del controllo analogo a cascata, profili assorbiti dalle carenze motivazionali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.