Stima dei beni da alienare e valore di inventario: visto ricusato (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 25 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stima dei beni mobili destinati all’alienazione da parte di un’amministrazione pubblica deve fondarsi su una valutazione effettiva, ancorata ai prezzi di mercato e allo stato d’uso dei beni, non sul valore storico risultante dall’inventario. Il principio dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 189/2001 — benché dettato per l’Ufficio del territorio e non espressamente richiamato dall’art. 4, comma 8, per le alienazioni curate direttamente dalle amministrazioni — esprime una regola di carattere generale applicabile a tutte le procedure di dismissione di beni pubblici, coerente con i canoni dell’art. 1 della legge n. 241/1990. La sua inosservanza infirma la legittimità del decreto di approvazione e ne impone il rifiuto del visto e della registrazione, anche quando le ulteriori criticità formali siano state chiarite in contraddittorio.

Il Fatto

La Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza ha trasmesso al controllo preventivo di legittimità il decreto con cui è stata approvata l’obbligazione commerciale relativa all’alienazione di 2497 chilogrammi di metalli non ferrosi, bossoli fuori uso iscritti al Registro Beni Durevoli, per un prezzo base d’asta di 1.006,89 euro e un’offerta di aggiudicazione di 7.200,00 euro. La Ragioneria territoriale aveva positivamente concluso il controllo di regolarità contabile.

Esaurita l’istruttoria e svolta l’adunanza pubblica, il Collegio ha ricusato il visto e la conseguente registrazione, giudicando non superati i rilievi formulati dal magistrato relatore e dal consigliere delegato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato la propria legittimazione a esaminare nel merito il decreto: l’amministrazione ha confermato in udienza di non aver dato esecuzione al contratto, rimasto sospeso in pendenza del controllo preventivo. Il vaglio di legittimità è stato quindi esercitato su tutti gli elementi dell’atto, secondo l’art. 3 della legge n. 20/1994.

Sul piano sostanziale la Corte ha rilevato che la Commissione tecnica di accertamento non ha compiuto alcuna stima effettiva dei bossoli. Il valore unitario di 0,41 euro è stato ricavato dal dato di inventario, risalente al 2020, e non da una rilevazione dei prezzi di mercato: il Comandante ha ammesso in udienza che non esiste un listino ufficiale per i metalli non ferrosi e che la cifra è stata mutuata da altre procedure di enti del Corpo, con un mero calcolo matematico quantità per prezzo.

La regola applicabile è quella dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 189/2001, che impone di tenere conto dei prezzi di mercato e dello stato d’uso dei beni. Il principio è ritenuto applicabile a tutte le alienazioni di beni degli enti pubblici e trova conferma nella Circolare n. 69970 del 03.03.2004 del Comando Generale, che attribuisce alla Commissione il compito di fissare il valore di stima per i beni esclusi dalla procedura semplificata. La valutazione deve essere sorretta da un adeguato percorso motivazionale, in linea con l’art. 1 della legge n. 241/1990.

La Corte ha inoltre riscontrato disallineamenti tra la richiesta di avvio alla vendita e i verbali, quanto ad annualità, quantità e prezzo unitario, e ha considerato indice di possibile sottostima il divario tra l’offerta di 7.200,00 euro e il valore posto a base d’asta. L’omessa indicazione del capitolo di bilancio e le clausole sulla decorrenza del contratto — che evocavano una registrazione per silentium — sono state ritenute non conferenti, ma è il deficit di stima a travolgere la legittimità dell’atto.

Ne deriva il rifiuto del visto e della registrazione del decreto di approvazione dell’obbligazione commerciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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