Parere sfavorevole per carenza di motivazione sulla convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 209 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione, diretta o indiretta, di una partecipazione societaria ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 è sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che delibera sulla conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo nonché agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige che il comune rappresenti le ragioni e le finalità della scelta anche sul piano della convenienza economica e dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Non soddisfa tale onere il provvedimento che ometta la valutazione comparativa, anche di sintesi e di carattere quantitativo, dei costi della gestione in house rispetto a quelli della gestione attuale o di un ipotetico progetto posto a base di gara. La carenza motivazionale su tali parametri è assorbente degli ulteriori profili critici e conduce a parere sfavorevole.

Il Fatto

Un comune ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società operante nel settore dei rifiuti, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui è socio. L’operazione, promossa da quest’ultimo, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in più zone omogenee dell’area metropolitana milanese.

Alla deliberazione erano allegati molteplici documenti, tra cui un piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale e uno schema di patto parasociale. La Sezione ha trattato congiuntamente la richiesta con le altre pervenute sulla stessa operazione societaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica il proprio intervento come peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, avente a oggetto l’atto deliberativo e indirizzata alla sua motivazione. Il parametro di riferimento è l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022.

La Corte rileva che l’acquisizione non prevede il contestuale affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il piano industriale indica tuttavia un’espansione dei comuni soci serviti già dal 2026, con incremento annuo degli abitanti serviti fino al 2035, e una crescita della quota di partecipazione dal 20 al 38 per cento per effetto di nuovi conferimenti in attuazione di un accordo di investimento non allegato e non altrimenti noto.

Il fulcro del ragionamento è l’onere di motivazione analitica che incombe sul comune. La Sezione richiama il proprio orientamento secondo cui tale onere non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house rispetto all’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato (deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024).

La Corte conferma tale indirizzo con la deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto assorbenti le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata.

Nel caso esaminato spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e difetta una valutazione comparativa dei costi della futura gestione in house rispetto ai costi attuali o a quelli stimati di un progetto da porre a base di gara. Poiché l’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house, con implicita previsione dell’affidamento del servizio, la Sezione esprime parere sfavorevole e dispone la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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