Parere sfavorevole per carenze motivazionali sull’acquisto di partecipazione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 198 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, non si esaurisce nella verifica della sostenibilità finanziaria dell’operazione, ma investe la motivazione analitica che l’amministrazione deve esprimere ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto. Il comune è tenuto a rappresentare le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e dell’analisi comparativa tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. La mancanza, nel provvedimento e negli allegati, di un quadro economico di raffronto con l’ipotesi dell’esternalizzazione integra una carenza motivazionale assorbente, che giustifica il parere sfavorevole della Sezione.

Il Fatto

Un comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisto di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti urbani, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui è socio. L’operazione, promossa da quest’ultimo, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti nell’area metropolitana milanese.

Alla deliberazione sono allegati molteplici documenti, tra cui il piano industriale del nuovo gestore, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto della società e uno schema di patto parasociale. Il comune chiede alla Sezione di pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del controllo: si tratta di una peculiare attività di verifica preventiva, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, e che ha per oggetto la motivazione del provvedimento di acquisizione. Il riferimento è alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022 e all’orientamento espresso dalla Sezione stessa con la deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022.

Nel caso concreto l’acquisizione della quota non prevede il contestuale affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ma è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni in house e alla loro aggregazione, con l’implicita ma chiara previsione dell’affidamento del servizio a partire dal 2026 a un numero crescente di comuni. Il piano industriale prospetta un’espansione sostenuta degli abitanti serviti nell’arco decennale 2025-2035.

Da qui il nucleo del ragionamento: l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige che l’amministrazione motivi analiticamente le ragioni e le finalità della scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio. Nel provvedimento in esame manca del tutto una valutazione comparativa quantitativa tra il modello in house e l’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato, secondo quanto già affermato con la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024.

La Sezione richiama il proprio più recente orientamento, espresso con la deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti degli ulteriori profili critici le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata, quando non siano rappresentati i costi annui stimati e i corrispettivi delle attività da affidare e difetti un quadro economico di raffronto.

Nel caso in esame, nonostante l’operazione sia dichiaratamente funzionale a una nuova gestione integrata dei rifiuti, né nel provvedimento né negli allegati è rinvenibile alcun elemento di valutazione della convenienza economica della futura gestione in house rispetto a quella attuale, né un confronto con l’ipotesi dell’esternalizzazione. Di qui il parere sfavorevole, allo stato degli atti, sulla deliberazione consiliare sottoposta a controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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