Parere sfavorevole per carenze motivazionali sull’acquisto di partecipazione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 243 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta in società in house deve contenere una motivazione analitica che dia conto, tra l’altro, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell’operazione. L’onere motivazionale imposto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 non è soddisfatto quando nell’atto e nei suoi allegati manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’esternalizzazione del servizio mediante acquisto sul mercato. La carenza di tale quadro di confronto è assorbente degli ulteriori profili critici e conduce al parere sfavorevole, anche quando l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione ma ne costituisca la finalità implicita e chiaramente prefigurata.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia è investita della richiesta di parere di un comune sulle propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società che gestisce il servizio di igiene urbana, tramite una società a capitale interamente pubblico già operante nel servizio idrico integrato, di cui gli enti istanti sono soci.
L’operazione, promossa dalla medesima holding, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in più zone omogenee dell’area metropolitana milanese. La richiesta è trattata congiuntamente ad altre analoghe pervenute in tempi ravvicinati, dopo quelle già definite in una precedente adunanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla natura del controllo: attività che il legislatore disciplina nei suoi tempi, parametri ed esiti, avente a oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e indirizzata alla motivazione del provvedimento. Il termine per deliberare è di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto.
L’atto, corredato da numerosi allegati tra cui un piano industriale e relazioni di valutazione, prevede che la quota della holding nella società di gestione dei rifiuti cresca nel tempo per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento richiamato anche nello schema di patto parasociale allegato alle deliberazioni consiliari.
La Corte reputa assorbenti le carenze motivazionali rispetto agli altri profili critici esaminati, riguardanti la coerenza dell’operazione con lo statuto della holding, la sussistenza del controllo analogo a cascata, contestata in giudizio, e un possibile attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, d.lgs. n. 175/2016.
Il fondamento del parere sfavorevole risiede nell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, che esige la motivazione analitica circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della scelta di gestione diretta o esternalizzata. Nel provvedimento, invece, difetta il quadro economico di confronto rispetto all’esternalizzazione e manca una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi della gestione in house rispetto a quelli dei gestori attuali o a quelli stimati di un progetto di servizio da porre a base di gara.
La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, ribadito dalla deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024 e confermato dalla deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025: le carenze relative alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata non possono ritenersi superate. Né rileva che l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione, poiché questa è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house del settore, con implicita ma chiara previsione dell’affidamento del servizio negli anni successivi.
Qualora l’amministrazione intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del discostamento, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale e informandone la Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.