Ernie discali causa di servizio ascrivibili a pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 149 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia degenerativa, quale presupposto per la futura concessione della pensione privilegiata ordinaria, può essere accertato dal giudice contabile anche in assenza di una previa domanda amministrativa di trattamento pensionistico, ferma restando la necessità di una specifica istanza all’ente previdenziale all’atto del pensionamento. L’accertamento si fonda sul parere dell’organo medico legale, che deve applicare i criteri cronologico, topografico-modale e di continuità fenomenologica per verificare il nesso eziologico tra l’attività lavorativa e l’infermità. La valutazione tabellare dell’ascrivibilità, ai sensi del d.P.R. n. 915/1978, può essere effettuata in via definitiva quando la patologia, pur di natura evolutiva, presenti un grado di stabilizzazione clinica tale da consentire una prognosi permanente.
Il Fatto
Un militare, arruolato e impiegato per oltre vent’anni in attività gravose, in buona parte a bordo di unità navali con mansioni radaristiche, aveva riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale e una contusione al ginocchio, giudicati dipendenti da causa di servizio. Successivamente, avendo sviluppato una patologia degenerativa del rachide con ernie discali multiple e sofferenza neurogena cronica, presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto per il futuro trattamento pensionistico di privilegio.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere negativo e, conseguentemente, il Ministero della Difesa rigettava l’istanza. Il militare adiva quindi la Corte dei conti, contestando le valutazioni compiute. Si costituivano l’I.N.P.S., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e tardivamente il Ministero della Difesa, che insisteva per la carenza di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente rigettato le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti, richiamando l’orientamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 12/2023/QM in materia di legittimazione e interesse ad agire nel giudizio di riconoscimento della causa di servizio. Ha comunque precisato che, ai fini dell’effettiva erogazione della pensione privilegiata, il ricorrente dovrà proporre una specifica richiesta all’I.N.P.S. al momento del pensionamento.
Nel merito, la decisione si fonda sulla relazione depositata dal Collegio medico legale presso la Corte dei conti, cui era stato conferito l’incarico dopo la revoca dell’ordinanza che aveva disposto la consulenza all’UML del Ministero della Salute, resasi impossibile per l’ingente carico di lavoro. Il parere ha concluso per la dipendenza da causa di servizio della patologia, con ascrivibilità alla categoria indicata della tabella allegata al d.P.R. n. 915/1978, a carattere permanente.
Il Collegio ha motivato il proprio convincimento evidenziando che il quadro strumentale documentava in modo oggettivo ernie discali e protrusioni multiple con degenerazione discale avanzata, coerenti con l’estensione plurisegmentaria del processo patologico e con la sua natura cronica. Ha quindi applicato i criteri medico-legali: il criterio cronologico, risultando l’esposizione lavorativa gravosa precedente e concomitante all’insorgenza della malattia; il criterio topografico-modale, essendo i tratti rachidei colpiti quelli maggiormente sollecitati dalle mansioni di radarista navale; il criterio della continuità fenomenologica, ravvisandosi un progressivo instaurarsi e aggravarsi del quadro clinico in costanza di servizio, senza fattori extralavorativi alternativi di pari o maggiore rilevanza eziologica.
Il giudice ha ritenuto la motivazione del parere sorretta da logica concettuale scevra da errori di natura medico-legale e idonea a rappresentare la sussistenza della causa di servizio, rilevando l’assenza di contrarie argomentazioni da parte delle amministrazioni. Il ricorso è stato pertanto accolto con accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia ai fini della concessione della pensione privilegiata, con ascrivibilità alla categoria tabellare indicata. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’oggettiva complessità del quadro clinico.
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Nota della Redazione
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