Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 145 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c., la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione debitrice, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessata materia del contendere, venendo meno l’interesse del creditore all’accertamento del diritto già soddisfatto. La dichiarazione di cessazione non preclude però la condanna dell’ente alle spese processuali. Quando l’adempimento sia tardivo e successivo all’instaurazione del giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: la parte convenuta, che avrebbe dovuto eseguire spontaneamente, è tenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza avanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio, deducendo che la sentenza n. 643/2020 della stessa Sezione, divenuta definitiva, non era stata eseguita dall’Inps. Il giudicato riconosceva il suo diritto all’irripetibilità dell’indebito relativo alla pensione ai superstiti percepita dal 1998 in via provvisoria e divenuta definitiva nel 2007, con conseguente restituzione delle somme trattenute. Notificata la sentenza nel 2022, la ricorrente aveva diffidato formalmente l’Istituto nel febbraio 2023, senza esito. Ha quindi chiesto l’adozione delle misure idonee all’esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta, la condanna agli interessi di mora e alle spese del giudizio, con distrazione ai difensori antistatari.

L’Inps ha eccepito che il termine di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996 non poteva decorrere, non essendo stata notificata la sentenza munita di formula esecutiva, e ha rappresentato di aver dato esecuzione al giudicato, con rimborso delle somme trattenute e liquidazione degli interessi. Ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito l’oggetto del giudizio, individuandolo nell’ottemperanza alla sentenza n. 643/2020, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre accessori. La questione giuridica sottesa attiene alle conseguenze processuali della sopravvenuta esecuzione del giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza.

Nel corso del giudizio l’Inps ha proceduto alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute, comprensive di capitale e interessi. La ricorrente, preso atto della soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere. Secondo la Corte, la concorde richiesta delle parti, in considerazione dell’intervenuto soddisfacimento dell’interesse sotteso, integra i presupposti per la relativa dichiarazione.

La Corte ha poi affrontato il profilo delle spese. L’adempimento dell’Istituto è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, quando già era stato radicato il giudizio di ottemperanza. Da qui l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale l’ente debitore, che avrebbe potuto e dovuto eseguire spontaneamente il giudicato, è tenuto a sopportare le spese del processo che si è reso necessario per ottenere l’esecuzione.

Le spese sono state liquidate in via forfettaria, oltre accessori di legge, e distratte in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari. La pronuncia è definitiva, con declaratoria di cessata materia del contendere e condanna dell’Inps al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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