Incarichi di responsabile di servizio ex art. 110 TUEL a soggetti in quiescenza: gratuità e durata biennale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 169 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto posto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, in combinato disposto con l’art. 33, comma 3, d.l. n. 223/2006, impedisce alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi, salvo che a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, e devono essere rendicontati gli eventuali rimborsi spese. Il conferimento di un incarico di responsabile di servizio ai sensi dell’art. 110 TUEL a un soggetto in quiescenza è pertanto possibile solo a titolo gratuito, per la durata massima biennale, previo espletamento di procedura selettiva e previa dimostrazione dell’assenza nei ruoli dell’ente di personale qualificabile ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, nonché dell’assenza del superamento del limite di età per il collocamento a riposo.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune in dissesto finanziario, dichiarato con delibera consiliare, rappresentava la necessità di individuare il responsabile del settore lavori pubblici. L’amministrazione intendeva pubblicare un bando ex art. 110 TUEL, riservato a soggetti collocati in quiescenza, con incarico gratuito biennale ed eventuali rimborsi spese documentati, al fine di contenere la spesa.
Il quesito riguardava la possibilità di nominare, all’esito della procedura comparativa, un responsabile ai sensi dell’art. 110 TUEL collocato in quiescenza. La richiesta di parere è stata inquadrata ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, il parere è stato ritenuto ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente. Sotto il profilo oggettivo, la questione è stata considerata riconducibile alla materia della contabilità pubblica, vertendo sull’interpretazione dell’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 e incidendo sugli equilibri di bilancio dell’ente.
Nel merito, la Sezione ha richiamato il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali o direttivi a lavoratori pubblici o privati in quiescenza, salva l’ipotesi di incarichi a titolo gratuito. La ratio del divieto è stata individuata nella duplice esigenza del contenimento della spesa pubblica e del ricambio generazionale: l’obbligo di gratuità, disincentivando il conferimento a pensionati, dovrebbe indurre l’amministrazione a selezionare nuovo personale da inquadrare a titolo oneroso.
Quanto alla durata, la Sezione ha precisato che la l. n. 15/2025 ha elevato da uno a due anni la durata massima degli incarichi dirigenziali e direttivi conferiti a titolo gratuito a soggetti in quiescenza, ferma l’assenza di possibilità di proroga o rinnovo. La regola si applica anche all’incarico di responsabile di servizio ex art. 110 TUEL.
Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 33, comma 3, d.l. n. 223/2006, in forza del quale i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali: il soggetto incaricato non deve pertanto aver raggiunto detto limite. È inoltre necessaria la previa verifica dell’assenza, nei ruoli dell’amministrazione, di personale cui affidare gli incarichi ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.
In considerazione dello stato di dissesto dell’ente, la Sezione ha infine richiesto che l’assunzione sia autorizzata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi degli artt. 155, comma 1, lett. a) e 243, comma 7, TUEL. Tale autorizzazione si impone trattandosi di incarico che, ancorché gratuito, può incidere sugli equilibri finanziari attraverso la rimborsabilità delle spese connesse.
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Nota della Redazione
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