Partecipazione al gestore unico del servizio idrico e obbligo di motivazione TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 100 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un Comune acquisisce una quota di una società incaricata della gestione del servizio idrico integrato non integra l’ipotesi di acquisto “in conformità a espresse previsioni legislative” di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, quando l’adesione al gestore unico non consegua a una scelta imposta dall’ente di governo dell’ambito, ma a una valutazione di convenienza che segue l’abbandono della gestione in forma autonoma. In tale evenienza l’atto deve contenere la motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 in ordine alla stretta necessità, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, ed essere trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di conformità. Il modello del gestore unico nell’ambito ottimale è configurato dal legislatore come la soluzione più efficiente, mentre l’esercizio del servizio in forma autonoma è ammesso solo in ipotesi residuali e opzionali, alle quali il Comune può rinunciare.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha espresso la volontà di confluire verso la gestione d’ambito del servizio idrico integrato e di acquisire una quota di partecipazione nella società affidataria del servizio, a partecipazione pubblica, che eroga acquedotto, fognatura e depurazione in numerosi comuni di due province.

Il Comune gestiva finora il servizio in forma autonoma, in forza di una disposizione oggi abrogata, mentre il servizio di depurazione era già svolto dalla medesima società in base a una delibera della Conferenza d’Ambito. La scelta di aderire al gestore unico è stata motivata con la crescente complessità degli adempimenti regolatori e con l’impatto organizzativo su una struttura comunale di dimensioni ridottissime.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 4 consente all’ente di discostarsi da un parere negativo, motivando analiticamente le ragioni e dandone pubblicità sul sito istituzionale.

Richiamando la deliberazione n. 16 del 2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, la Sezione qualifica il pronunciamento come peculiare attività di controllo preventivo, collocata tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta.

La Sezione dà atto di un proprio orientamento costante secondo cui l’obbligo di motivazione analitica non trova applicazione quando l’acquisto avviene “in conformità a espresse previsioni legislative”: è il caso dell’affidamento del servizio idrico disposto dall’ente di governo dell’ambito con scelta in house, rispetto alla quale il Comune non può discostarsi e l’acquisizione costituisce atto obbligato.

Nel caso esaminato la fattispecie è diversa. Il Comune non ha perso i presupposti normativi della gestione autonoma, ma ha ritenuto conveniente aderire al gestore unico. Pertanto l’acquisto non ricade nell’esenzione e va verificato l’adempimento dell’obbligo motivazionale.

Sul piano del contenuto, la Corte riscontra il rispetto delle regole di competenza, essendo l’atto adottato dal Consiglio comunale, e dei vincoli tipologici e finalistici, poiché la partecipazione è funzionale a un servizio di interesse generale. Quanto alla sostenibilità finanziaria, la società ha registrato un fatturato medio rilevante, un utile nel 2024 e una perdita nel 2023, fronteggiata con istanza di riequilibrio, mentre l’esborso comunale è quantificato in misura minima. Sul piano della convenienza economica, la delibera non contiene una comparazione costi/benefici, ma la Sezione la ritiene plausibile in ragione delle dimensioni dell’ente, invitando per il futuro a una più scrupolosa osservanza dell’art. 5 TUSP. Non emergono profili di incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. La Corte non ravvisa elementi ostativi all’acquisizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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