Prescrizione azione erariale decorre dalla scoperta del danno (Corte dei Conti Sez. I App. n. 130 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, l’omessa comunicazione all’amministrazione di appartenenza dello svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti configura occultamento doloso del danno, con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione dell’azione erariale decorre dal momento dell’effettiva scoperta del danno da parte dell’amministrazione e non dalla percezione dei compensi o dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi. La mera indicazione dei compensi nelle dichiarazioni fiscali, resa a soggetti istituzionali terzi per finalità diverse, non soddisfa l’obbligo informativo gravante sul pubblico dipendente e non rende conoscibile all’amministrazione la condotta illecita. L’obbligo di riversamento dei compensi percepiti per attività incompatibili discende direttamente dalla legge e non richiede la predisposizione di modalità operative da parte dell’amministrazione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti aveva condannato un militare della Guardia di Finanza al pagamento, in favore dell’amministrazione di appartenenza, della somma di euro 7.087,00, oltre accessori, per avere svolto, in assenza della prescritta autorizzazione, attività extraistituzionali retribuite incompatibili con il rapporto di impiego pubblico, consistite nell’esercizio dell’attività di amministratore di condominio e di procacciatore d’affari.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto infondate le eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione, affermando che il termine dovesse decorrere dalla scoperta del danno da parte dell’amministrazione, coincidente con gli esiti dell’attività investigativa della Guardia di Finanza e con la successiva notizia di danno trasmessa alla Procura contabile. Avverso tale decisione, il soccombente ha proposto appello, deducendo l’erronea quantificazione del danno, la maturazione della prescrizione, l’insussistenza dell’occultamento doloso e la carenza di presupposti per l’azione erariale.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha dichiarato l’appello infondato, condividendo integralmente le argomentazioni svolte dalla Procura Generale. Quanto alla dedotta erroneità della quantificazione del danno, il Collegio ha osservato che l’originario importo di euro 14.174,00 indicato nell’atto introduttivo era frutto di un mero errore materiale di calcolo, emendabile sulla base della sommatoria degli importi specificamente contestati e successivamente rettificati nella misura di euro 7.087,00, con conseguente insussistenza di vizi invalidanti dell’atto introduttivo.

In relazione alla censura concernente l’inclusione nella quantificazione dell’importo di euro 2.064,00, corrisposto dalla società committente per l’attività di procacciamento d’affari, la Corte ha precisato che la documentazione acquisita dimostrava che il compenso era maturato anteriormente alla cessazione del rapporto di collaborazione. La materiale corresponsione della somma in epoca successiva alla fine dell’attività non elide la riferibilità causale della prestazione al periodo di servizio in corso.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto configurabile l’occultamento doloso del danno, derivante dall’omessa comunicazione all’amministrazione dello svolgimento di incarichi extraistituzionali. La mera indicazione dei compensi nelle dichiarazioni fiscali non vale a soddisfare l’obbligo informativo gravante sul dipendente pubblico, trattandosi di adempimenti svolti per finalità diverse e nei riguardi di soggetti istituzionali terzi, non idonei a rendere conoscibile all’amministrazione la condotta illecita. Il dies a quo della prescrizione decorre, pertanto, dal momento dell’effettiva scoperta del danno.

Infine, il Collegio ha ritenuto inconferenti le censure relative alla mancata predisposizione di modalità operative per il riversamento dei compensi percepiti, atteso che l’obbligo di riversamento discende direttamente dalla legge, e ha dichiarato l’inammissibilità delle ulteriori doglianze formulate mediante mera riproposizione delle deduzioni già svolte in primo grado, senza un effettivo confronto critico con la sentenza appellata. La decisione impugnata è stata, pertanto, integralmente confermata con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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