Incentivi tecnici ai collaboratori solo per attività tecniche non finanziarie (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 86 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 sono erogabili, ai soggetti che le svolgono e ai loro collaboratori, solo in presenza delle attività tecniche incentivabili tassativamente elencate nell’allegato I.10 al medesimo decreto. La norma non richiede una espressa qualifica tecnica in capo al percipiente, ma esige che l’attività oggetto di incentivazione abbia natura tecnica. Ne consegue che la previsione derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione non può essere estesa ai compiti, pur importanti e necessari, svolti dal servizio finanziario, le cui attività di programmazione, monitoraggio e controllo degli aspetti finanziari non sono esternalizzabili e restano affidate a soggetti interni.
Il Fatto
Un Comune ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere per sapere se gli incentivi tecnici possano essere riconosciuti anche al personale dell’ufficio finanziario che assiste l’ufficio tecnico nella rendicontazione, svolgendo attività alle quali quest’ultimo non può attendere, per carenza di abilitazione ai sistemi informatici o perché estranee alla sua competenza.
L’ente ha precisato di avere un regolamento che consente la creazione della struttura tecnico-amministrativa, anche in modo trasversale, individuando i collaboratori del responsabile competente in settori diversi da quello tecnico. La questione giunge alla Sezione nel corretto esercizio della funzione consultiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, essa è ammissibile perché formulata dal Sindaco, in linea con i principi della Sezione delle Autonomie espressi nella deliberazione n. 11/2020/QMIG; la mancata istituzione o operatività del C.A.L. non preclude l’attivazione della funzione consultiva, restando legittimati gli organi rappresentativi dell’ente locale.
Sotto il profilo oggettivo, il quesito attiene alla contabilità pubblica in senso dinamico. La Sezione richiama le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010, che estendono la nozione a statuizioni recanti limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa e idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria. Il quesito risponde ai requisiti di generalità e astrattezza e non interferisce con altre funzioni giurisdizionali.
Nel merito, gli incentivi per le funzioni tecniche sono disciplinati dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, che amplia le attività incentivabili e semplifica l’erogazione, prevedendo che le risorse siano corrisposte a chi svolge le funzioni tecniche e ai loro collaboratori, senza imporre una specifica competenza tecnica in capo al soggetto.
Il primo comma rinvia all’allegato I.10, che contiene un elenco dettagliato e tassativo delle attività incentivabili: dalla programmazione della spesa per investimenti alla direzione dei lavori, dal coordinamento della sicurezza al collaudo tecnico-amministrativo.
La Sezione conclude che è la natura tecnica dell’attività, non la qualifica del soggetto, a fondare il diritto all’incentivo. Il finanziamento deve essere ricondotto al quadro economico di progetto e allocato negli stanziamenti delle singole procedure, con un collegamento diretto tra procedura e relativo onere. La Sezione richiama la Sez. Controllo Lombardia 196/2023/PAR, secondo cui la ratio dell’istituto è valorizzare le professionalità interne ed evitare il ricorso a professionisti esterni.
Le attività di programmazione, monitoraggio e controllo degli aspetti finanziari non sono esternalizzabili e la loro ammissione agli incentivi distorcerebbe la finalità perseguita dal legislatore. Il parere è reso nei sensi di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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