Pensione privilegiata esclusa senza ascrivibilità a Tabella A (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 115 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone la concorrenza di tre requisiti: la dipendenza da causa di servizio della infermità o lesione, l’ascrivibilità della menomazione a una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e l’inidoneità al servizio al momento della cessazione. Il difetto anche di uno solo di essi impedisce il riconoscimento del trattamento di privilegio. Esclusa l’ascrivibilità a Tabella A, la domanda di pensione privilegiata va disattesa. Il giudice contabile può tuttavia riconoscere, nella stessa sede, l’equo indennizzo quale minus rispetto alla pensione di privilegio, quando la domanda proposta ricada nella giurisdizione contabile e l’indennizzo sia stato accertato dal consulente tecnico in luogo del trattamento pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha prestato servizio dal 1982 al 2012 ed è cessato a domanda. Nel 2001 ha presentato domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo. Non ottenuto il riconoscimento in via amministrativa, ha adito la Corte dei conti chiedendo il trattamento di privilegio. Il MEF e il Ministero della Giustizia, intimati, non si sono costituti. In corso di giudizio è stata disposta ed espletata una CTU medico-legale. Il giudizio è passato in decisione con lettura del dispositivo in udienza e contestuale deposito della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha esaminato il parere medico-legale acquisito, richiamandone la motivazione quale parte integrante della decisione. Dal parere emerge che il ricorrente è affetto da plurime patologie: esofagite, gastroduodenite, sinusopatia mascellare bilaterale con otite media catarrale, scoliosi del tratto lombare, esiti di colicistectomia e colite spastica.

Le patologie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 sono state giudicate non dipendenti da causa di servizio. Solo la patologia di cui al n. 3, a carico dell’apparato otorinolaringoiatrico, è stata valutata dipendente da causa di servizio e ascritta alla Tabella B annessa al d.P.R. n. 834/1981, con indennizzabilità pari a due annualità di Tabella A, ottava categoria.

Il Giudice ha quindi richiamato l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata al dipendente statale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della Tabella A, qualora tali menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Da qui l’individuazione dei tre requisiti costitutivi del diritto.

Nel caso concreto manca il secondo requisito: l’ascrivibilità a Tabella A. La domanda di pensione privilegiata è stata pertanto disattesa. Il Collegio ha però riconosciuto al ricorrente il solo equo indennizzo, che pure esula dalla giurisdizione contabile, ritenendo di poterlo attribuire in quella sede. Il ricorrente aveva correttamente proposto una domanda rientrante nella giurisdizione contabile e l’indennizzo rappresenta un minus riconosciuto dal CTU in luogo del trattamento di privilegio.

La valutazione medico-legale è stata giudicata condivisibile, in quanto sorretta da motivazione logica ed esaustiva e priva di vizi motivazionali evidenti ictu oculi. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la complessità della questione. Il dispositivo ha quindi riconosciuto l’indennizzo pari a due annualità di Tabella A, ottava categoria, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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