Irregolarità contabile e discarico dell’agente contabile non sono automaticamente collegati (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 297 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di irregolarità del conto o della gestione non comporta necessariamente un addebito a carico dell’agente contabile, né implica in via automatica la condanna dello stesso, che può essere comunque discaricato ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. L’impiego della cassa economale per spese programmabili e ripetitive, come quelle strumentali alla riscossione di un tributo, è irregolare, così come il frazionamento artificioso di un’unica spesa per eludere il limite di importo “per ogni acquisto” previsto dal regolamento di contabilità. La gestione economale è una gestione di cassa: le somme non spese a fine esercizio devono essere riversate dall’economo, non essendo consentita la formazione di residui né la possibilità di disporre pagamenti su impegni assunti in esercizi pregressi, in ossequio al principio di annualità della gestione.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale presentato dall’economo di un piccolo Comune montano per la gestione della cassa economale relativa all’esercizio 2023. Il Giudice designato, al termine dell’istruttoria, aveva proposto il discarico del contabile, ma il Pubblico Ministero contabile aveva espresso avviso contrario, sollevando profili di irregolarità: l’impiego della cassa per spese di notifica dei ruoli TARI, il frazionamento in due buoni d’ordine di un’unica spesa di acquisto di francobolli, il riversamento delle somme avvenuto solo nel gennaio successivo e la mancata produzione dei giustificativi per alcune spese postali.
La Motivazione della Corte
La Sezione preliminarmente esclude ogni automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il discarico dell’agente contabile, richiamando la giurisprudenza formatasi sul previgente art. 30, comma 2, r.d. n. 1038/1933 e ritenendola compatibile con l’art. 149, comma 3, c.g.c., dal quale si evince che la pronuncia di irregolarità non comporta necessariamente un addebito. Nel caso di specie, concorda lo stesso Pubblico Ministero, non emergono elementi idonei a configurare un debito a carico dell’agente, non essendovi perdite o sottrazioni di denaro o valori.
Quanto ai profili di irregolarità, il Collegio ritiene non regolare l’impiego della cassa economale per spese strumentali alla riscossione della TARI, trattandosi di spesa programmabile e ripetitiva, mentre la cassa economale dovrebbe essere destinata a fronteggiare spese minute e imprevedibili. Con riferimento ai due buoni d’ordine di pari importo, l’identità del titolo giuridico, dell’importo e la sostanziale coincidenza temporale lasciano intendere che si tratti di un’unica spesa artificiosamente frazionata per non eccedere il limite di euro 600,00 “per ogni acquisto” di cui all’art. 40, comma 4, lett. a), del Regolamento di contabilità; le deduzioni difensive non superano il profilo formale dell’irregolarità, assorbita dalla più rilevante censura sull’impiego della cassa.
Il Collegio dichiara l’irregolarità anche per la violazione del principio di annualità della gestione, atteso che il riversamento a fine esercizio è avvenuto solo nel gennaio 2024, in contrasto con l’art. 40, commi 3 e 4, lett. g), del Regolamento, con il par. 6.4 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e con il principio contabile generale n. 1 di cui all’All. 1 alla legge n. 196/2009. La gestione economale è una gestione di cassa che non può chiudersi con residui, a salvaguardia del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e dell’irretrattabilità delle contabilità alla chiusura degli esercizi.
In ordine ai buoni d’ordine relativi alle spese postali del primo e secondo semestre, il Collegio, condividendo la valutazione del Pubblico Ministero sulla documentazione integrativa prodotta, la ritiene ammissibile e idonea a giustificare gli esborsi, senza necessità di un formale provvedimento istruttorio di acquisizione. L’assenza di ammanchi e profili di responsabilità giustifica il discarico dell’agente contabile e la compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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