Parere sfavorevole sulla partecipazione indiretta per carenza di motivazione economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 207 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette, di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti esprime parere sfavorevole quando l’amministrazione non assolve l’onere di motivazione analitica richiesto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla scelta tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Le carenze motivazionali relative al quadro economico di confronto con l’ipotesi di esternalizzazione sono assorbenti degli ulteriori profili critici e impediscono il giudizio di conformità dell’atto ai parametri normativi. Il carattere non contestuale dell’affidamento del servizio rispetto all’acquisizione non esime l’ente dalla valutazione comparativa, ove l’operazione sia dichiaratamente preordinata alla successiva gestione in house.
Il Fatto
Il Comune ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dell’igiene urbana, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui i comuni istanti sono soci. L’operazione societaria è promossa da quest’ultimo ed è finalizzata all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti nell’area metropolitana milanese.
Alla deliberazione sono allegati molteplici documenti, tra cui il piano industriale dell’operazione, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un patto parasociale e lo statuto della società target. Sulla medesima operazione sono pervenute numerose richieste di parere da altri comuni, trattate congiuntamente per l’unità dell’operazione e della documentazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dell’attività di controllo, che il legislatore conforma nei tempi, nei parametri di riferimento e negli esiti, e che ha per oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento. Il parametro normativo è l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, che richiede la verifica di conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto.
L’operazione consiste nell’acquisizione di partecipazioni sociali funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta. Il piano industriale prefigura l’espansione delle gestioni servite già nel 2026, in una prospettiva decennale dal 2025 al 2035. L’acquisizione della quota iniziale è prevista senza esborso da parte dei comuni, ma la quota del socio promotore è destinata a crescere per effetto di nuovi conferimenti previsti da un accordo di investimento non allegato e perciò non noto.
La Sezione precisa di prescindere dalla coerenza dell’operazione con lo statuto del socio promotore, dalla sussistenza del controllo analogo a cascata, contestata in giudizio, e dal potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. Il parere sfavorevole si fonda su carenze motivazionali assorbenti in ordine ai parametri della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio.
Secondo l’orientamento consolidato della Sezione, richiamato con la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024 e confermato dalla deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, l’onere di motivazione non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato. Nel provvedimento in esame difetta il quadro economico di raffronto rispetto all’ipotesi di esternalizzazione e manca una valutazione comparativa dei costi della gestione prevista in house rispetto ai costi dei gestori attuali.
Il carattere non contestuale dell’affidamento del servizio non vale a escludere l’onere motivazionale, poiché l’acquisizione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house, con previsione implicita ma chiara dell’affidamento del servizio già dal 2026 e con incremento progressivo degli abitanti serviti. Né nel punto dedicato alle ragioni della scelta, né negli allegati, risultano elementi di valutazione della convenienza economica della futura gestione rispetto a quella attuale. La Sezione esprime pertanto parere sfavorevole sulla deliberazione sottoposta a controllo.
Nota della Redazione
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