Parere sfavorevole sulla partecipazione indiretta per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 210 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisto di partecipazioni societarie indirette da parte di enti locali, il controllo preventivo della Corte dei conti previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha per oggetto la motivazione dell’atto deliberativo e si conclude con parere sfavorevole quando difetta la motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016. Non è sufficiente l’allegazione di documentazione industriale e finanziaria: occorre una valutazione comparativa, anche di sintesi, tra la gestione in house providing e l’esternalizzazione del servizio, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La circostanza che l’affidamento non sia contestuale all’acquisizione non esonera dall’onere motivazionale, se l’operazione è dichiaratamente preordinata alla successiva gestione diretta.
Il Fatto
Un comune socio di una società che gestisce il servizio idrico integrato sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale la deliberazione consiliare di acquisto di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti urbani. L’operazione è promossa dalla società partecipata, che mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana. Alla deliberazione sono allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto sociale e lo schema di patto parasociale.
La Sezione è investita congiuntamente di cinquantatré richieste di parere di altrettanti comuni sulle rispettive deliberazioni di acquisizione della medesima partecipazione societaria, per l’unità dell’operazione e della documentazione. Il comune chiede quindi che la Sezione si pronunci sulla conformità dell’atto ai parametri di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 configura una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti; essa ha per oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e si indirizza alla motivazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni dal ricevimento e, in mancanza di pronuncia, l’amministrazione può procedere all’acquisto.
Nel merito, l’operazione consiste nell’acquisizione di partecipazioni funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta. La Sezione rileva che l’acquisizione non prevede il contestuale affidamento del servizio secondo il modulo dell’in house a cascata. Il piano industriale prevede però che i comuni soci serviti raddoppierebbero già nel 2026, in una prospettiva decennale dal 2025 al 2035, con incremento progressivo degli abitanti serviti.
La società acquirente rileverebbe una quota del capitale sociale per un importo determinato, attingendo dal proprio piano degli investimenti senza esborso dei comuni. Dal 2027 la quota è prevista in crescita per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato e non altrimenti noto, richiamato anche dallo schema di patto parasociale.
La Sezione precisa di non doversi pronunciare sulla coerenza dell’operazione con lo statuto della società, sulla sussistenza del controllo analogo a cascata, contestata in giudizio, né sul potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. Il parere sfavorevole si fonda su assorbenti carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio.
Secondo l’orientamento della Sezione, non è soddisfatto l’onere di motivazione analitica quando manca del tutto nel provvedimento una valutazione comparativa di carattere quantitativo della scelta del modello in house rispetto all’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato. Nel provvedimento spicca l’assenza di un quadro economico di confronto e difetta la comparazione dei costi, anche solo di sintesi, tra la gestione futura in house e i costi attuali o quelli stimati di un progetto posto a base di gara. Anche se l’affidamento non è contestuale, l’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni, con previsione dell’affidamento già dal 2026. Nella deliberazione e negli allegati non si rinvengono elementi di valutazione della convenienza economica né un quadro di confronto con l’esternalizzazione. La Sezione esprime quindi parere sfavorevole e dispone la trasmissione al sindaco e la pubblicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.