Controllo concomitante e misure autocorrettive sul sostegno agricolo di emergenza (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 72 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, non si esaurisce nella segnalazione di ritardi o carenze gestionali, ma può esitare nella formulazione di raccomandazioni volte a stimolare un percorso autocorrettivo dell’Amministrazione. La delega di funzioni a un soggetto terzo non spoglia il delegante delle proprie competenze, ma ne impone una diligente verifica sul corretto e tempestivo esercizio delle funzioni demandate. Ove l’Amministrazione dimostri di aver adottato le misure raccomandate nei termini fissati, il Collegio accerta l’intervenuta adozione di misure autocorrettive, esaurendo in tal modo la fase di verifica del raggiungimento dell’ultimo obiettivo.
Il Fatto
Nell’ambito del quadro programmatico per il 2025, il Collegio del controllo concomitante aveva incluso la misura di sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi, introdotta dal Reg. di esecuzione (Ue) 2024/2675. Con la deliberazione n. 47/2025/CCC il Collegio aveva raccomandato al Ministero competente di controllare l’andamento della misura e di comunicare, entro il 20 novembre 2025, l’avvenuto conseguimento dell’obiettivo al 31 ottobre 2025 o, in caso contrario, lo stato degli atti e le azioni correttive intraprese.
Il Ministero ha riscontrato la raccomandazione trasmettendo la documentazione sulle azioni adottate. Esaurita l’istruttoria, il Magistrato istruttore ha deferito la questione all’esame collegiale, che si è tenuto nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, ricordando che il controllo concomitante è diretto a sollecitare la corretta azione amministrativa, onde evitare carenze gestionali e ritardi suscettibili di pregiudicare gli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale. Quando i ritardi non raggiungono la soglia di gravità tipizzata, il controllo può sfociare in raccomandazioni finalizzate a un percorso di autocorrezione.
Sul piano degli adempimenti, la Corte verifica l’affinamento delle analisi operato dal Comitato di monitoraggio, che ha calcolato gli indicatori di impatto finanziario ed efficacia previsti dal decreto dipartimentale del 27 febbraio 2025, distinguendo la localizzazione degli aiuti e la dimensione dei beneficiari. In tal modo il Ministero ha ottemperato, entro il 31 ottobre 2025, all’ultimo adempimento di notifica alla Commissione europea degli importi versati, del numero e tipo di beneficiari e della valutazione di efficacia.
Il Collegio richiama quindi il principio per cui la delega di funzioni — qui articolata tra l’Organismo pagatore e il Comitato di monitoraggio — non libera il delegante dalla verifica diligentemente sul corretto esercizio delle funzioni demandate. Su tale base, il raggiungimento dell’obiettivo consente di ritenere assolta la raccomandazione.
Restano segnalate alcune circostanze: il quesito alla Commissione europea sull’imputazione della quota comunitaria dei pagamenti riemessi dopo il 30 aprile 2025 non ha ancora avuto riscontro, e l’Organismo di certificazione ha riferito di non aver condotto verifiche specifiche, in attesa degli universi relativi ai pagamenti per il 2025. Il Collegio ne prende atto.
Alla luce di tali valutazioni, la deliberazione accerta l’intervenuta adozione di misure autocorrettive in conformità alle raccomandazioni e dispone la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero interessato.
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Nota della Redazione
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