Cessazione materia del contendere per riconoscimento tardivo INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 77 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione previdenziale, in corso di causa, riconosce la fondatezza della domanda e adotta il provvedimento satisfattivo richiesto, assicurando la riliquidazione della pensione con i relativi arretrati e interessi. L’accoglimento della domanda sopravvenuto nelle more del giudizio non priva il ricorrente della tutela sulle spese: esse seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate comunque nel merito anche in caso di declaratoria di estinzione del giudizio. L’adesione del ricorrente alla determina di riliquidazione comporta il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, ferma la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, pensionato, aveva adito la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, chiedendo il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con pagamento degli arretrati risultanti dalla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole. L’INPS si era costituita affermando di aver già provveduto all’inoltro dell’istanza di riliquidazione per l’applicazione del beneficio previsto dalla richiamata disposizione normativa.
La Motivazione della Corte
Con nota del 28 maggio 2026, l’INPS ha depositato la determina di riliquidazione della pensione e il relativo foglio di calcolo, dando atto che nel mese di giugno si sarebbe provveduto al pagamento delle competenze con gli arretrati e gli interessi. Parte ricorrente, con nota depositata in data 7 giugno, ha aderito alla richiesta, insistendo esclusivamente sulla liquidazione delle spese di lite.
La Corte ha quindi rilevato che l’interesse del ricorrente alla pronuncia nel merito era venuto meno, essendo stata la prestazione riconosciuta in corso di causa: ricorrevano pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il giudice ha osservato che l’INPS, solo in corso di causa, aveva riconosciuto la prestazione richiesta, sicché la regola della soccombenza andava applicata a carico dell’Istituto previdenziale, con liquidazione delle spese in favore della parte ricorrente e distrazione in favore del difensore antistatario.
La pronuncia è stata resa con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., con condanna dell’INPS al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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