Parere sfavorevole sulla partecipazione societaria per carenza di motivazione economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 177 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non si esaurisce nella verifica della sostenibilità finanziaria, ma investe la motivazione dell’atto. Il comune deve esplicitare la convenienza economica della scelta e dar conto dell’analisi comparativa tra gestione diretta del servizio ed esternalizzazione sul mercato. La motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 non è soddisfatta quando l’atto, e i relativi allegati, non rechino alcun quadro economico di raffronto tra i costi della gestione in house e quelli della gestione attuale o di un ipotetico affidamento a gara. La carenza motivazionale, ove assorbente degli ulteriori profili critici, conduce al parere sfavorevole.

Il Fatto

Un comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la propria deliberazione consiliare di acquisto di una partecipazione indiretta in una società attiva nel servizio di igiene urbana, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui è socio. All’atto erano allegati il piano industriale dell’operazione, relazioni di valutazione del capitale, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto societario revisionato e lo schema di patto parasociale.

La richiesta è una delle cinquantaquattro pervenute in poche settimane su deliberazioni consiliari di comuni diversi, tutte relative alla medesima operazione societaria di aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti nell’area metropolitana milanese. La Sezione ha disposto la trattazione collegiale congiunta delle prime quarantatré, poi delle successive, in ragione dell’unità dell’operazione e della documentazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica l’attività richiesta come controllo preventivo di peculiare natura, di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti. L’oggetto non è la legittimità dell’operazione societaria in sé, ma la motivazione dell’atto deliberativo, secondo un orientamento già affermato dalla stessa Sezione.

L’acquisizione non prevede, in via contestuale, l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla società a partecipazione pubblica. Il piano industriale indica però che i comuni soci raddoppierebbero già nel 2026, in una prospettiva decennale, con un incremento progressivo della popolazione servita. L’operazione è dunque dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla futura aggregazione del servizio.

Su questo presupposto la Sezione richiama l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che esige una motivazione analitica sulle ragioni e le finalità della scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché sulla gestione diretta o esternalizzata del servizio. Nel provvedimento sottoposto a controllo manca del tutto un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, così come difetta una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi della gestione in house rispetto a quelli dei gestori attuali o di un progetto posto a base di gara.

La Sezione conferma il proprio indirizzo richiamando una propria deliberazione recentissima, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali in ordine agli stessi parametri. Né la circostanza che l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione vale a escludere l’onere: l’atto è preordinato alla gestione integrata futura, con affidamento previsto già dal 2026 e ampliamenti negli anni successivi.

Poiché la deliberazione consiliare, e i relativi allegati, non recano elementi di valutazione della convenienza economica della prossima gestione in house rispetto a quella attuale, né un confronto con l’esternalizzazione del servizio, la Sezione esprime parere sfavorevole, restando assorbite le ulteriori questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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