Pensione privilegiata: abrogazione non superabile dal riconoscimento dell’equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 225 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 6, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il diritto alla pensione privilegiata non può sorgere in capo al dipendente cessato dal servizio dopo il 6.12.2011, poiché il relativo diritto non è più previsto dall’ordinamento. Il riconoscimento in servizio della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai soli fini dell’equo indennizzo non integra un procedimento di pensione privilegiata in corso alla data di entrata in vigore del decreto e non consente l’accesso al regime transitorio. Le clausole di salvaguardia operano solo quando la cessazione dal servizio sia avvenuta prima di tale data, oppure quando, alla medesima data, non sia scaduto il termine per presentare la domanda, o si tratti di procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi anteriori. L’equo indennizzo e la pensione privilegiata restano istituti distinti, di modo che la pendenza del procedimento relativo al primo non implica la sussistenza di un procedimento per il secondo.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio come funzionario amministrativo presso il Ministero dell’interno. Nel corso del rapporto, la competente Commissione medica lo ha giudicato affetto da “esiti di IMA trattato con PTCA”, patologia ascritta alla Tabella A, settima categoria, ai fini dell’equo indennizzo. Il Ministero ha dapprima respinto la richiesta di equo indennizzo; il diniego è stato annullato dal giudice del lavoro con sentenza di accoglimento, e il beneficio è stato poi riconosciuto con decreto ministeriale.
Collocato in quiescenza nel gennaio 2024, il ricorrente ha chiesto all’INPS la pensione privilegiata in relazione alla medesima infermità. L’Istituto ha respinto l’istanza richiamando l’abrogazione dell’istituto. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS alla corresponsione del trattamento, con decorrenza dalla domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata e la condanna dell’INPS. La Corte muove dalla giurisprudenza della stessa Sezione su fattispecie analoghe, richiamando la sent. n. 304/2020, e ricostruisce il quadro normativo di riferimento.
L’art. 6 del d.l. n. 201/2011 ha abrogato, tra gli altri, gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La clausola di salvaguardia esclude l’applicazione della disposizione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ai procedimenti per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Alla data del 6.12.2011 il ricorrente prestava ancora attività lavorativa e non aveva presentato alcuna domanda di pensione privilegiata. Poiché il diritto a pensione non era ancora sorto, il termine per la presentazione della domanda non avrebbe potuto iniziare a decorrere, né venire a scadenza. La Corte ribadisce che le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano tutte il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della stessa: solo così ha senso valutare la sopravvivenza del diritto, mentre, se la cessazione è successiva, il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più.
È irrilevante che l’interessato abbia ottenuto in servizio il riconoscimento dell’equo indennizzo, istituto tipico del rapporto di pubblico impiego, stante l’evidente differenza rispetto alla pensione privilegiata ordinaria, di natura previdenziale e soggetta alla cognizione della Corte. Il ricorrente non è cessato dal servizio per inabilità, ma per il sopraggiunto trattamento di vecchiaia; la cessazione non è quindi avvenuta in conseguenza delle infermità acclarate. In ragione della mancata cessazione per inabilità, l’amministrazione datrice di lavoro non aveva alcun onere o facoltà di instaurare d’ufficio il procedimento.
Il caso non rientra, pertanto, in alcuna delle ipotesi di salvaguardia. L’unico procedimento instaurato all’epoca era quello relativo all’equo indennizzo, e la pendenza di esso non può implicare la sussistenza di un analogo iter per il trattamento di privilegio, essendo sempre necessaria una espressa manifestazione di volontà, nella specie intervenuta ben oltre il termine. La posizione dell’interessato non è riconducibile alle categorie di personale per le quali l’istituto permane. Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia.
Nota della Redazione
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