Parere sfavorevole su acquisizione di partecipazione indiretta per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 169 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta deve contenere una motivazione analitica che dia conto della convenienza economica della scelta e del confronto tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. L’onere motivazionale non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’acquisto sul mercato. Tale carenza è ragione sufficiente, assorbente degli ulteriori profili critici, per esprimere parere sfavorevole, anche quando l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione ma a questa dichiaratamente preordinato.

Il Fatto

Un comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti, tramite la partecipazione in un gestore del servizio idrico integrato di cui è socio. Alla deliberazione sono allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto revisionato e lo schema di patto parasociale.

L’operazione mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in più zone omogenee dell’area metropolitana. Il gestore ha promosso l’iniziativa, acquisendo una quota di capitale sociale e prevedendo di incrementarla in anni successivi per effetto di nuovi conferimenti. Il comune chiede il parere ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, e la Sezione è chiamata a valutare la conformità dell’atto ai parametri di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura del controllo. Il parere previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 costituisce una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, e ha per oggetto l’atto deliberativo di acquisizione, indirizzandosi alla sua motivazione. Il richiamo è alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e alla precedente deliberazione della stessa Sezione n. 161/2022/PAR.

Entrando nel merito, la Corte rileva che l’acquisizione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore dei rifiuti, con previsione dell’affidamento del servizio a partire dal 2026 da parte di numerosi comuni, in una prospettiva decennale. Il gestore acquisirebbe una quota di capitale da altra società, attingendo dal proprio piano degli investimenti, con successivo incremento della partecipazione per effetto di nuovi conferimenti richiamati da un accordo di investimento non allegato e da uno schema di patto parasociale.

Il punto decisivo è il deficit motivazionale. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige la motivazione analitica circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata. Nel provvedimento spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e difetta una valutazione comparativa dei costi del servizio da gestire in house rispetto a quelli dei gestori attuali o a quelli stimati di un progetto da porre a base di gara.

La Sezione richiama la propria deliberazione n. 2/2024/PASP, che ha escluso il soddisfacimento dell’onere quando manca la valutazione comparativa quantitativa del modello in house rispetto all’acquisto sul mercato, e la deliberazione n. 130/2025/PASP, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali relative a convenienza, sostenibilità e analisi dell’alternativa. Anche a prescindere dalla coerenza dell’operazione con lo statuto del gestore, dalla sussistenza del controllo analogo a cascata, contestata in giudizio, e dal potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016, la Corte esprime parere sfavorevole sulla deliberazione, disponendone la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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