Certificazione positiva dell’ACN per i pediatri di libera scelta 2022-2024 (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 24 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo di cui all’art. 5, comma 5, dell’Accordo del 5 dicembre 2013 sancito in Conferenza Stato-Regioni, certifica l’attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali del personale sanitario con rapporto convenzionale, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La copertura degli oneri derivanti dall’Accordo collettivo nazionale per i medici pediatri di libera scelta per il triennio 2022-2024 deve essere garantita dalle Regioni, attraverso gli accantonamenti annuali disposti dalle Aziende sanitarie ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, e la verifica annuale è svolta dal Tavolo di verifica degli adempimenti istituito presso il MEF. La certificazione positiva può essere accompagnata da osservazioni e raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione.
Il Fatto
L’ipotesi di Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, relativa al triennio 2022-2024, è stata sottoscritta il 18 dicembre 2025 ed è pervenuta alla Segreteria delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 gennaio 2026 per l’esercizio del controllo previsto dall’art. 5, comma 5, dell’Accordo del 5 dicembre 2013. Il testo dell’Ipotesi ha ottenuto il parere favorevole del Comitato di settore il 15 gennaio 2026.
L’accordo riguarda il rinnovo della convenzione con i pediatri di libera scelta, che al 1° gennaio 2022 risultano pari a 6.921 unità, e completa il triennio 2022-2024 della medicina convenzionata. L’Ipotesi recepisce le indicazioni dell’Atto di indirizzo del Comitato di settore del 2 ottobre 2025, che ha richiesto di intervenire su procedure di assegnazione degli incarichi, mantenimento degli assistiti, flessibilità dell’orario di lavoro, adeguamento all’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e maggiore coinvolgimento nelle AFT e nelle Case della Comunità.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha proceduto all’analisi degli aspetti normativi dell’Ipotesi di ACN, che si compone di 47 articoli, 6 norme finali, 2 norme transitorie, 5 dichiarazioni a verbale e 10 Allegati. L’esame si è concentrato sulle novità più significative, tra cui le modifiche agli artt. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 44 e 47 dell’ipotesi contrattuale, che intervengono su rapporto ottimale e carenza assistenziale, procedure di assegnazione degli incarichi, sostituzioni, incarichi provvisori, massimale di scelte e attività nelle Case della Comunità.
In merito agli aspetti economici, la Corte ha verificato che le risorse necessarie per il rinnovo contrattuale ammontano a 57,34 milioni di euro a regime, corrispondenti al 5,78 per cento del monte salari 2021, comprensivi delle risorse per l’indennità di vacanza contrattuale. La stima è stata effettuata dalla SISAC sulla base del monte retributivo 2021, calcolato secondo le scelte e le ore remunerate al 1° gennaio 2022, ed è stata confrontata con i dati derivanti dai Conti Economici delle Aziende sanitarie, confermando la coerenza dei dati utilizzati.
Quanto alla compatibilità finanziaria, la Corte ha rilevato che gli oneri derivanti dalla contrattazione trovano copertura nei bilanci delle Regioni attraverso gli accantonamenti annuali disposti dalle Aziende. Il Tavolo di verifica degli adempimenti ha accertato la sussistenza degli accantonamenti per ciascuno dei tre anni: 142 milioni per il 2022, 32 milioni per il 2023 e 763 milioni per il 2024. Il confronto tra risorse e oneri dell’accordo evidenzia un saldo positivo nel 2024 pari a 0,05 milioni, che garantisce la compatibilità finanziaria dell’ACN.
La Corte ha altresì richiamato le considerazioni già svolte in occasione della certificazione di altre Ipotesi di Accordo relative al medesimo triennio contrattuale, ritenendo che la percentuale di aumento del 5,78 per cento, comprensiva dell’IVC, determini una dinamica della spesa di personale coerente con l’evoluzione delle principali variabili macroeconomiche indicate nei documenti di programmazione finanziaria. Constatata la compatibilità economica e finanziaria, la Corte ha deliberato di certificare positivamente l’ipotesi di contratto, con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato, ordinando alla Segreteria la trasmissione della delibera agli organi interessati.
Nota della Redazione
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