Parere Soprintendenza in VIA statale non impugnabile autonomamente (TAR Sicilia n. 1741 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della procedura di VIA statale, il parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce atto endoprocedimentale non vincolante, privo di autonoma attitudine lesiva. Esso non è idoneo a determinare in termini vincolanti il contenuto del provvedimento finale di VIA, di competenza del Ministero dell’Ambiente, né produce un arresto procedimentale. Ne deriva la non impugnabilità autonoma di tale parere, che va censurato soltanto unitamente al decreto conclusivo di VIA, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato l’11.10.2024, il parere negativo reso dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali competente in ordine a un progetto di impianto eolico denominato “Galia”, composto da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi in due Comuni della provincia di Agrigento, con le relative opere di connessione alla rete.

La società aveva presentato istanza di attivazione della VIA PNIEC-PNRR al Ministero dell’Ambiente, integrata con la valutazione di incidenza. Nel corso del procedimento la Soprintendenza, con nota dell’8 luglio 2024, ha espresso il proprio dissenso sulla realizzabilità del progetto. La ricorrente ne ha dedotto l’illegittimità per difetto di motivazione, carenza istruttoria e violazione delle norme tecniche del Piano paesaggistico provinciale, impugnando in via derivata anche gli atti di pianificazione presupposti.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 588/2024, che ha valorizzato la natura endoprocedimentale dell’atto. All’udienza pubblica il Presidente ha indicato alle parti la questione, rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina della VIA statale. Il Ministero della Cultura collabora con il Ministero dell’Ambiente nella fase istruttoria, mentre l’adozione del provvedimento conclusivo spetta al Ministero dell’Ambiente, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (artt. 7-bis, comma 4, e 25, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006), anche per i progetti rientranti nel P.N.R.R.

In Sicilia, per le opere P.N.R.R. da realizzare nel territorio regionale, le funzioni del Ministero della Cultura sono esercitate dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, tanto nella fase istruttoria quanto in quella di rilascio del concerto, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fatta propria dal massimo organo della giustizia amministrativa siciliana (C.G.A.R.S. n. 648/22 e nn. 677 e 678/24), cui il Tribunale presta adesione.

Il parere impugnato si inserisce quindi quale atto puramente istruttorio all’interno di un procedimento destinato a concludersi con il decreto finale di VIA, allo stato non ancora adottato. Il Collegio richiama la regola generale per cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, salvo che si tratti di atti di natura vincolante, idonei a imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, o di atti che cagionano un arresto procedimentale.

Nel caso concreto il parere della Soprintendenza — da non confondere con l’atto di concerto da rilasciarsi in fase decisoria — non è idoneo a vincolare il contenuto del provvedimento finale né determina alcun arresto. Il C.G.A.R.S. n. 677/24 ha chiarito che il parere è facoltativo e non vincolante e che eventuali condotte omissive o ostative dell’Assessorato possono essere superate mediante il silenzio-assenso e la conferenza di servizi, con la possibilità di opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990.

Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., non essendo il parere immediatamente e direttamente lesivo. Le spese sono compensate, tenuto conto del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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