Sei scatti stipendiali nella buonuscita anche per il pensionamento a domanda (TAR Sicilia n. 1744 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale della Polizia di Stato anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, purché siano maturati i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile richiesti dalla norma. La cessazione volontaria dal servizio non costituisce causa ostativa al riconoscimento del beneficio, trovando l’estensione diretta previsione nel comma 2 della disposizione. Il termine del 30 giugno, previsto dal medesimo comma 2, non ha natura decadenziale, ma è funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo e non incide sull’esistenza del diritto sostanziale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma per asserito contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, è cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 30 giugno 2021. Al momento del collocamento in quiescenza egli assumeva di avere già maturato i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile previsti dalla legge per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
All’atto della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’INPS ha determinato il trattamento senza includere nel computo tale maggiorazione, come risultava dal prospetto di liquidazione, ove non era indicata alcuna legge di beneficio applicata. Il ricorrente ha quindi adito il TAR Sicilia per l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione e per la condanna dell’Istituto al pagamento delle somme dovute a seguito del ricalcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento ormai consolidato sulla questione. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e il Consiglio di Stato hanno chiarito che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti. La cessazione volontaria dal servizio non è quindi causa ostativa.
Il Tribunale esamina poi le eccezioni dell’INPS. Quella relativa alla carenza di legittimazione passiva dell’Istituto non è accolta, poiché la domanda investe direttamente il diritto del ricorrente alla corretta rideterminazione del trattamento di fine servizio e il conseguente obbligo dell’ente previdenziale di provvedere alla liquidazione. Irrilevante è la circostanza che i dati economici siano trasmessi dall’Amministrazione di appartenenza.
È parimenti infondata l’eccezione sulla pretesa natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6 bis, comma 2. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui tale termine non incide sulla sussistenza del diritto al beneficio. Disattesa anche l’eccezione di prescrizione, essendo il ricorso proposto entro il quinquennio decorrente dalla cessazione dal servizio.
Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, il TAR la ritiene manifestamente infondata. L’estensione del beneficio al personale collocato in quiescenza a domanda non è frutto di interpretazione creativa, ma trova diretto fondamento nel dato normativo del comma 2. Non è configurabile il contrasto con l’art. 3 Cost., poiché la scelta legislativa non appare manifestamente irragionevole, essendo i destinatari caratterizzati da elevata anzianità di servizio.
Il richiamo all’art. 81 Cost. è giudicato generico: l’INPS evoca il principio di equilibrio di bilancio senza indicare concretamente l’entità degli oneri. Il parametro non impedisce al legislatore di introdurre prestazioni previdenziali, purché sorrette da una non implausibile valutazione di sostenibilità finanziaria. Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e condanna dell’INPS, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Nota della Redazione
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