Prescrizione dell’azione erariale decorre dalla presentazione del rendiconto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 2 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile riguardanti l’utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari regionali, il termine di prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria decorre dalla presentazione del rendiconto annuale all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il rendiconto e la relazione illustrativa, infatti, rendono oggettivamente conoscibile l’illecito, consentendo all’amministrazione danneggiata di attivare i controlli successivi. Eventuali distonie o irregolarità avrebbero dovuto essere oggetto di verifica da parte dell’amministrazione, senza che il dies a quo possa essere procrastinato a un momento successivo. Il doloso occultamento del danno, idoneo a differire il decorso prescrizionale, deve essere allegato e provato dalla Procura contabile, non essendo sufficiente a tal fine la mera contestazione dell’illecito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una segnalazione di danno erariale trasmessa dalla polizia tributaria alla Procura regionale della Corte dei conti. All’esito delle indagini, la Sezione giurisdizionale territoriale aveva condannato l’appellante — già componente di un gruppo consiliare regionale — al pagamento di una somma a titolo di responsabilità amministrativo-contabile gravemente colposa, per lo scorretto utilizzo di somme destinate al funzionamento del gruppo, in un arco pluriennale.
La pronuncia aveva tenuto conto del concorso causale di altri soggetti non convenuti in giudizio. L’interessato ha proposto appello, deducendo in via prioritaria la prescrizione dell’azione, l’inerenza delle spese contestate, il difetto dell’elemento soggettivo e, in subordine, l’erronea quantificazione del danno. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del gravame, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello accoglie il gravame, individuando nella prescrizione la ragione dirimente della decisione, con assorbimento delle ulteriori questioni, anche processuali. Il Collegio dà continuità al proprio indirizzo, già formatosi su analoghe controversie riguardanti la rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari sardi nel medesimo periodo, e in consonanza con la giurisprudenza delle Sezioni d’appello.
Il sistema regionale di controllo, come delineato dal quadro normativo e dalle deliberazioni dell’ufficio di presidenza, consentiva di rendere oggettivamente conoscibile l’illecito sin dalla presentazione del rendiconto annuale. Il rendiconto e la relazione di accompagno permettevano, infatti, una chiara percezione dell’utilizzo dei fondi, sicché eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere oggetto di controlli successivi, non effettuati dall’amministrazione danneggiata.
La tesi della Procura sul decorso prescrizionale appare, inoltre, intrinsecamente contraddittoria rispetto all’accertato concorso causale dell’ufficio di presidenza nel controllo dei rendiconti. Tale statuizione, non impugnata dal requirente, presuppone logicamente l’idoneità dei rendiconti a fungere da input per l’avvio dei controlli sulla regolarità della spesa, nella specie mancati.
Quanto all’eccezione d’inammissibilità del motivo, la Sezione rileva che la prescrizione dedotta in primo grado si fondava innanzitutto sull’individuazione del termine iniziale nei bonifici di accredito, in una fase antecedente alla presentazione dei rendiconti. L’alternativa prospettazione di un diverso momento iniziale non priva l’eccipiente dell’interesse a censurare la sentenza, stante la sua sostanziale soccombenza sul punto.
La deduzione circa la mancata prova dell’invio dei rendiconti risulta, poi, inammissibilmente prospettata dalla Procura solo in secondo grado, in spregio al relativo divieto processuale. Essa è comunque smentita dalla stessa informativa della Guardia di finanza, che in più parti dà per assodata la presentazione dei documenti contabili. L’assenza di un contrasto orizzontale in appello non rende, infine, percorribile la rimessione alle Sezioni Riunite, poiché le contrarie decisioni riguardavano altre realtà regionali con regole proprie.
Nella specie, la condanna di primo grado è avvenuta a titolo di colpa grave, non essendo stata provata dalla Procura alcuna condotta di doloso occultamento idonea a procrastinare il decorso prescrizionale. La notifica dell’invito a dedurre, avvenuta solo nel giugno 2020, non è stata dunque idonea a interrompere proficuamente il termine quinquennale. La sentenza impugnata va riformata, con rigetto integrale della domanda risarcitoria, e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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