Niente silenzio assenso sul parere paesaggistico nel condono edilizio (TAR Campania n. 953 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio di opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985 non dà luogo a silenzio assenso: la mancata espressione del parere integra silenzio inadempimento, con conseguente impossibilità per il Comune di rilasciare legittimamente l’autorizzazione paesaggistica. Il parere conserva natura obbligatoria e vincolante, sicché l’inerzia dell’autorità statale non può essere colmata dal modulo procedimentale del silenzio devolutivo delineato dall’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio. L’istituto del condono ha carattere eccezionale e deroga alla disciplina ordinaria anche in materia paesaggistica, imponendo un procedimento speciale distinto da quello di cui all’art. 167 del codice.
Il Fatto
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino impugnano l’autorizzazione paesaggistica n. 30 del 2024 rilasciata dal Comune di Montecorice il 4 luglio 2024, nell’ambito di un procedimento di condono edilizio avviato dai privati nel 1987 per abusi eseguiti su un immobile in area vincolata.
In fase istruttoria la commissione comunale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole il 3 luglio 2023 e la pratica era stata trasmessa alla Soprintendenza il 31 luglio 2023. La Soprintendenza aveva chiesto integrazioni il 12 settembre 2023, ricevute dal Comune il 26 marzo 2024. Non essendosi espressa nel termine, il Comune ha rilasciato l’autorizzazione ritenendo di dover adottare le determinazioni conclusive. Il Ministero deduce che per il condono sarebbe sempre necessario il parere dell’amministrazione statale preposta al vincolo, non essendo configurabile il silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura eccezionale del condono edilizio, che deroga alle norme ordinarie non solo in materia edilizia, ma anche in relazione alla tutela del paesaggio. Da ciò deriva l’esigenza di un procedimento speciale per la valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere abusive, distinto sia dal procedimento ordinario di cui all’art. 146 del codice, sia da quello di cui all’art. 167 del codice per la compatibilità in sanatoria di interventi minori non oggetto di condono.
La disciplina di riferimento è quindi l’art. 32 della legge n. 47 del 1985, che al comma 1 subordina il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Qualora tale parere non sia formulato entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
La giurisprudenza citata ha costantemente interpretato la norma nel senso che il parere ha natura vincolante, con conseguente impossibilità per l’amministrazione procedente di rilasciare il condono in caso di valutazione negativa (Cons. Stato, Sez. VI, 25/07/2023, n. 7241). L’art. 32, comma 1, L. n. 47/1985 formalizza la sussistenza del silenzio inadempimento qualora entro centottanta giorni non vi sia alcuna pronuncia dell’autorità preposta al vincolo (TAR Campania Napoli, Sez. III, 04/03/2020, n. 1004). Ne deriva che non è configurabile un silenzio assenso nella sanatoria di opere abusive in area vincolata, essendo sempre richiesto il parere espresso dell’autorità competente (TAR Veneto, Sez. II, 16/05/2024, n. 1051).
Il Collegio richiama altresì la propria giurisprudenza, secondo cui la mancata espressione del parere entro 180 giorni non determina la formazione del silenzio assenso, non essendo applicabile il termine di 45 giorni riferibile all’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ma configura silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di esprimere il parere di compatibilità paesaggistica (TAR Salerno, Sez. I, 7 febbraio 2025, n. 255).
Nel caso concreto l’autorizzazione impugnata è pertanto illegittima, perché adottata in violazione dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, senza la previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento. Le spese processuali, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Comune resistente secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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