Trasferimento ex art. 398 R.G.A. e ampia discrezionalità dell’Amministrazione (TAR Calabria n. 120 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento definitivo disciplinato dall’art. 398 R.G.A. costituisce un’ipotesi eccezionale rispetto all’iter ordinario dei trasferimenti a domanda. La sua concessione o il suo diniego rientrano in un potere di ampia discrezionalità del Comando Generale, sindacabile in sede giurisdizionale entro i soli limiti dei gravi ed evidenti vizi di razionalità e illogicità o del travisamento dei fatti. Ne consegue che il militare è titolare di una posizione di interesse legittimo, non di un diritto soggettivo al trasferimento. L’accoglimento dell’istanza resta subordinato all’insussistenza di ostative ragioni di servizio, la cui valutazione è espressione di discrezionalità tecnica non sostituibile dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il trasferimento definitivo presso la Legione CC Puglia ai sensi dell’art. 398 R.G.A., per motivi di ricongiungimento familiare al coniuge. Il Comando Generale ha respinto l’istanza, evidenziando la condizione organica marcatamente deficitaria nel ruolo Ispettori della Legione Calabria e del Comando provinciale di appartenenza, ritenuto di più difficile alimentazione rispetto ad altri, e la conseguente inopportunità di un ulteriore depauperamento.
Il militare ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 398 R.G.A. e della circolare del Comando Generale n. 944001-1/t-16/pers. mar del 9 febbraio 2010, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, contestando anche una disparità di trattamento rispetto a un collega trasferito successivamente. Il Ministero della Difesa si è costituito, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’interpretazione consolidata dell’art. 398 R.G.A., qualificato come ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo. La disposizione attribuisce all’Amministrazione un potere di ampia discrezionalità, i cui limiti esterni sono tracciati dalla sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità e illogicità o di travisamento dei fatti. In questo quadro il dipendente è titolare di un mero interesse legittimo, dovendosi escludere ogni diritto soggettivo al trasferimento eccezionale.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa, in particolare TAR Roma, sentenza n. 6561 del 15.06.2020, secondo cui il carattere definitivo del trasferimento impone presupposti particolarmente rigorosi, al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, che incidono sugli organici e sulle aspettative di chi attende nelle graduatorie ordinarie. Il Collegio cita inoltre TAR Lombardia Milano Sez. III, 12 novembre 2019, n. 2378 e TAR Lombardia Milano Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 253, per ribadire che l’accoglimento delle istanze fondate su esigenze private resta subordinato all’insussistenza di ostative ragioni di servizio.
Su queste basi, il Collegio esamina il merito e rileva che la motivazione del provvedimento impugnato non presenta gravi ed evidenti vizi di razionalità, di illogicità o di travisamento dei fatti. La valutazione sulla scopertura di organico regionale e provinciale, individuata nel ricorso in venti unità, è ritenuta idonea a giustificare la scelta discrezionale. Le considerazioni organizzative di segno opposto prospettate dal ricorrente non possono sostituirsi alle scelte legittimamente adottate dalla Pubblica Amministrazione.
Il TAR giudica parimenti adeguata la valutazione sulla maggiore difficoltà di alimentazione del Reparto di servizio, qualificata come considerazione di merito, come tale insindacabile. I criteri proporzionali di ripartizione delle nuove immissioni non smentiscono tale valutazione, semmai la confermano. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio la ritiene priva di pregio, poiché il trasferimento del collega è avvenuto dopo l’adozione del provvedimento impugnato e non risultano elementi per ritenere le situazioni del tutto analoghe. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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