Pareri Ispra e CTFV non vincolanti: no al sindacato sostitutivo del giudice (Cons. Stato n. 6600 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere dell’ISPRA sul calendario venatorio regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 157/1992, è obbligatorio ma non vincolante, al pari del parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, non sussistendo alcuna prevalenza del primo sul secondo. La Regione può discostarsene con adeguata motivazione, senza doverne dimostrare l’erroneità. Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, non può sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella dell’Amministrazione: la scelta regionale è censurabile solo se manifestamente illogica, irragionevole o fondata su travisamento dei fatti, restando l’onere di allegare e provare l’illegittimità a carico del ricorrente.
Il Fatto
Le associazioni di protezione ambientale impugnavano davanti al TAR Marche il calendario faunistico venatorio regionale 2025/2026, adottato con delibera di Giunta n. 796 del 26 maggio 2025. Il ricorso riguardava la chiusura della caccia ai Turdidi e alla Beccaccia fissata al 31 gennaio 2026, la caccia sui valichi montani e il prelievo del Colombaccio in preapertura.
Il TAR accoglieva il ricorso e annullava la delibera in parte qua, riconducendo la chiusura della caccia per Turdidi e Beccaccia al 10 gennaio 2026. La Federazione Italiana della Caccia, intervenuta in primo grado, proponeva appello; la Regione Marche aderiva alle doglianze, mentre le associazioni appellate resistevano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La stagione venatoria 2025/2026 si era conclusa, ma permane l’interesse all’esame nel merito, sia per l’effetto conformativo sui calendari successivi, sia per la modifica dell’art. 18, comma 4, legge n. 157/1992, che in caso di sospensione cautelare del calendario in corso fa riacquistare efficacia ai limiti dell’ultimo calendario legittimamente applicato.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 18, comma 2, legge n. 157/1992 prevede che la Regione pubblichi il calendario previa acquisizione dei pareri dell’ISPRA e del CTFVN, dai quali può discostarsi fornendo adeguata motivazione. Ne deriva che il legislatore non riconosce alcuna superiorità del parere ISPRA: entrambi sono obbligatori ma non vincolanti, e il Comitato tecnico è organo di elevata competenza tecnica.
Su questa base, la Corte accoglie la censura di eccesso di potere giurisdizionale. Il primo giudice, dando prevalenza al parere ISPRA e fissando al 10 gennaio 2026 il termine dell’attività venatoria, si è sostituito all’Amministrazione esercitando un potere di titolarità regionale in una fattispecie di giurisdizione di legittimità. In sede cautelare avrebbe trovato applicazione automatica il calendario precedente; con la definizione del merito il giudice avrebbe potuto richiamare la giurisprudenza sul vuoto normativo (Cons. Stato n. 2755 del 2011, da ultimo richiamata da Cons. Stato n. 3400 del 30 aprile 2026), ma non disporre direttamente una regolamentazione di competenza amministrativa.
La Corte riafferma poi i confini del sindacato di legittimità sulla discrezionalità tecnica. Questa è censurabile solo se ictu oculi viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, o se carente di istruttoria e motivazione. Il giudice non deve chiedersi se condivide la valutazione amministrativa, ma se questa sia abnorme. Nella giurisdizione di legittimità, il giudice agisce “in seconda battuta”; in quella di merito si sostituisce all’Amministrazione, possibilità non contemplata fuori dei casi di cui all’art. 134 c.p.a.
Il Collegio censura la prospettiva del TAR e delle appellate, che avevano ricondotto l’illegittimità dell’operato regionale al non avere dimostrato l’erroneità delle valutazioni dell’ISPRA. Non sussiste un onere probatorio dell’Amministrazione di dimostrare la legittimità del proprio operato: incombe sul ricorrente l’onere di provare l’illegittimità dell’azione amministrativa. Nel caso concreto, la delibera regionale, con l’ampio corredo motivazionale sui Turdidi e sulla Beccaccia, non risulta né manifestamente illogica né sfornita di adeguata motivazione. Anche il paragrafo 2.7.9 della Guida UE ammette un margine di flessibilità per le sovrapposizioni teoriche fino a dieci giorni.
Nota della Redazione
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