Improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse nella vicenda edilizia (Cons. Stato n. 6599 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. L’interesse ad agire deve permanere fino al momento della decisione. Quando la vicenda sostanziale è ormai disciplinata da un distinto provvedimento sopravvenuto, l’annullamento dell’atto impugnato non arreca alcun beneficio all’appellante, con conseguente improcedibilità del gravame.
Il Fatto
La società ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui Roma Capitale ha respinto la SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è stato respinto con sentenza del TAR. Avverso tale statuizione la società ha proposto appello, deducendo error in procedendo ed error in iudicando, con violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. n. 380/2001 e della disciplina regionale in materia.
Nelle more, la vicenda edilizia si è evoluta. Il Dipartimento competente ha avviato un procedimento di autotutela e ha poi annullato la SCIA medesima. L’appellata ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità. Richiama il principio per cui la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse esige una situazione del tutto nuova, capace di rendere certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, avendo fatto venir meno l’utilità della decisione del giudice.
Il Cons. Stato ricostruisce la sequenza degli atti. Con riferimento alla SCIA del 13.12.2018, il Dipartimento ne aveva dapprima dichiarato l’inibizione, rendendola priva di efficacia. Il TAR ha poi dichiarato improcedibile il ricorso contro quel provvedimento, per il ritiro dell’atto medio tempore intervenuto.
Successivamente il Dipartimento ha comunicato l’avvio del procedimento di autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, finalizzato all’annullamento della medesima SCIA, con contestuale annullamento dell’inefficacia già irrogata. Il procedimento si è concluso con l’annullamento definitivo della SCIA. Anche quel provvedimento è stato impugnato davanti al TAR, che ha respinto il ricorso; pende l’appello avverso tale decisione.
Da qui la conclusione. La vicenda sopravvenuta priva l’appellante dell’interesse ad agire: essa non può conseguire alcun beneficio dall’annullamento dell’atto impugnato, poiché la relativa vicenda è ormai disciplinata da un distinto provvedimento, peraltro ancora sub iudice. L’eccezione preliminare è quindi fondata e l’appello è dichiarato improcedibile.
Il Collegio compensa integralmente le spese di lite, in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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