Esclusione dalla mobilità per domanda inviata via PEC anziché su portale inPA (Cons. Stato n. 6601 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, la presentazione della domanda di partecipazione tramite la piattaforma informatica predisposta dall’amministrazione, la Commissione valutatrice non ha alcun margine di apprezzamento e deve disporre l’esclusione del candidato che abbia inoltrato la domanda con modalità diverse, senza obbligo di indagare le ragioni della deroga. Il requisito di partecipazione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; non può essere valorizzata, in via interpretativa, la mera possibilità di una sua acquisizione formale successiva con effetto retroattivo, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso. Nemmeno la pendenza di un giudizio avanti al Giudice Ordinario per l’accertamento del diritto alla qualifica giustifica l’ammissione con riserva, che l’amministrazione può gestire solo ove il bando la contempli.

Il Fatto

L’appellante ha partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la copertura di venti posti di dirigente di seconda fascia, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’avviso imponeva di inoltrare la domanda esclusivamente mediante il modulo online del Portale unico del reclutamento e di possedere, alla scadenza del termine, la qualifica di dirigente di seconda fascia conseguita a seguito di concorso pubblico.

L’appellante non possedeva tale qualifica, ma aveva instaurato avanti al Giudice Ordinario un contenzioso per l’accertamento del diritto alla stabilizzazione come dirigente amministrativo. Non potendo inserire nel modulo telematico la precisazione sulla posizione sub iudice, ha inoltrato la domanda via PEC. La Commissione l’ha esclusa per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’avviso. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in via preliminare e logica: la presentazione della domanda con modalità vietate dal bando precede ogni valutazione sull’ammissibilità con riserva. A fronte del tenore tassativo dell’art. 3, comma 1, dell’avviso, che sanzionava con l’esclusione l’uso di modalità diverse dalla piattaforma, la Commissione non avrebbe potuto fare altro che escludere l’appellante. Nessun rilievo assumono le ragioni addotte, compresa l’esigenza di non rendere dichiarazioni non veritiere.

Il Collegio precisa che l’appellante avrebbe dovuto impugnare immediatamente l’avviso, chiedendo in via cautelare di essere autorizzata a inoltrare la domanda con modalità alternative, e censurare l’art. 2, comma 1, lett. a), che ancorava il possesso della qualifica alla scadenza del termine. Del resto, la necessità di garantire la speditezza delle operazioni concorsuali esige certezza delle situazioni giuridiche e giustifica un’interpretazione restrittiva della clausola sui requisiti.

Un’ammissione con riserva generalizzata comprometterebbe la speditezza della procedura, onerando l’amministrazione di valutare caso per caso la prospettiva di acquisizione retroattiva dei requisiti. Il Collegio osserva inoltre che l’ammissione con riserva produce effetti negativi: l’amministrazione dovrebbe scegliere tra congelare il posto, con ricadute sull’efficienza dell’azione amministrativa, o assumere con riserva, col rischio di licenziamento e risarcimento verso il candidato idoneo pretermesso.

Non avendo l’appellante adottato le cautele processuali indicate, la decisione di esclusione, fondata sulla mancata osservanza dell’obbligo di presentare la domanda tramite la piattaforma, non può essere messa in discussione e assorbe ogni questione sull’ammissione con riserva. L’appello è respinto e la sentenza confermata con diversa motivazione. Le spese del grado sono compensate, in considerazione del fatto che il primo giudice non ha affrontato la questione dirimente relativa all’art. 3 dell’avviso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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