Sospensione dell’annullamento d’ufficio della SCIA con ordinanza istruttoria (TAR Abruzzo n. 87 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato non richiede la delibazione piena della fondatezza del ricorso qualora sussista il danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto. La tutela cautelare può essere concessa anche in pendenza di attività istruttoria, laddove il giudice ritenga necessari approfondimenti sui fatti di causa e sulle specifiche censure dedotte. L’ordinanza che dispone l’istruttoria e contestualmente sospende gli effetti dell’atto non implica alcuna anticipazione del giudizio di merito, riservato all’udienza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore del commercio di oggetti preziosi, impugnava la determinazione con cui il Comune intimato aveva disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento d’ufficio della SCIA presentata per il subingresso nell’attività presso un centro commerciale. Il provvedimento era stato adottato dopo l’intervenuta comunicazione di avvio del procedimento, e la società ne deduceva l’illegittimità sotto plurimi profili. Il Comune si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare, ha ritenuto necessari approfondimenti istruttori ai fini del decidere. In particolare, ha disposto che il Comune depositi una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle censure dedotte, nonché la documentazione relativa alla scia/autorizzazione del 2013 e ogni altro elemento utile.
Pur premettendo che ogni valutazione sulla fondatezza delle censure resta impregiudicata, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza del requisito del danno grave ed irreparabile. Tale requisito è stato individuato con specifico riferimento all’interruzione dei rapporti di lavoro del personale impiegato presso la società ricorrente, conseguenza diretta dell’esecuzione del provvedimento di annullamento.
L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato pertanto disposto a prescindere dalla delibazione del fumus, in ragione della prevalenza dell’esigenza di evitare pregiudizi non rimediabili in pendenza del giudizio di merito. L’ordinanza ha sospeso gli effetti del provvedimento gravato, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito e compensando le spese della fase.
La decisione conferma che l’istruttoria in sede cautelare non è incompatibile con la concessione della misura di sospensione, ed evidenzia la rilevanza del danno occupazionale quale elemento sintomatico della gravità del pregiudizio derivante dall’annullamento di un titolo abilitativo in corso di attività.
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Nota della Redazione
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